Art. 4
Revoca dell'assegnazione delle risorse
1. Nel caso di inerzia e/o ritardo nella presentazione dei dati
funzionali alla verifica degli obiettivi F.1, F.2, F.3 dell'allegato
1, entro le scadenze previste nel medesimo allegato 1 (e qualora
l'inerzia e/o il ritardo siano tali da non garantire il
raggiungimento degli obiettivi indicati) e/o di uso delle risorse non
conforme alle finalita' descritte nel presente decreto si procede
alla revoca parziale o totale del finanziamento, salva l'ipotesi in
cui il ritardo venga recuperato entro il trimestre successivo al
periodo di riferimento. Il Ministero della salute, fermo restando
quando previsto dall'art. 2, comma 8, su segnalazione di Agenas,
provvede alla conseguente rimodulazione della programmazione ai fini
dell'assegnazione definitiva delle risorse.
2. L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione
europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target
dell'intervento oggetto del presente decreto, ovvero alla mancata
tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato
nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, comporta la riduzione
proporzionale delle risorse fino all'eventuale totale revoca del
contributo stesso, come stabilito dall'art. 8, comma 5, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Il presente decreto viene inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2025
Il Ministro: Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 224