Art. 4 
 
               Revoca dell'assegnazione delle risorse 
 
  1. Nel caso di inerzia e/o ritardo  nella  presentazione  dei  dati
funzionali alla verifica degli obiettivi F.1, F.2, F.3  dell'allegato
1, entro le scadenze previste nel  medesimo  allegato  1  (e  qualora
l'inerzia  e/o  il  ritardo  siano   tali   da   non   garantire   il
raggiungimento degli obiettivi indicati) e/o di uso delle risorse non
conforme alle finalita' descritte nel  presente  decreto  si  procede
alla revoca parziale o totale del finanziamento, salva  l'ipotesi  in
cui il ritardo venga recuperato  entro  il  trimestre  successivo  al
periodo di riferimento. Il Ministero  della  salute,  fermo  restando
quando previsto dall'art. 2, comma  8,  su  segnalazione  di  Agenas,
provvede alla conseguente rimodulazione della programmazione ai  fini
dell'assegnazione definitiva delle risorse. 
  2. L'eventuale riduzione del sostegno da  parte  della  Commissione
europea, correlato al mancato raggiungimento di  milestone  e  target
dell'intervento oggetto del presente  decreto,  ovvero  alla  mancata
tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea  come  indicato
nell'art. 22 del regolamento (UE)  2021/241,  comporta  la  riduzione
proporzionale delle risorse  fino  all'eventuale  totale  revoca  del
contributo  stesso,  come  stabilito  dall'art.  8,  comma   5,   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  Il presente decreto viene inviato ai competenti organi di controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 19 febbraio 2025 
 
                                               Il Ministro: Schillaci 

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  della  salute  e  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 224