Art. 9 
 
                Trasmissione alla Commissione europea 
                    e accessibilita' informazioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento (UE)  2022/2472,
la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto e'
trasmessa alla Commissione europea mediante il  sistema  di  notifica
elettronica entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore. 
  2. Ai sensi dell'art.  11,  commi  2  e  3,  del  regolamento  (UE)
2022/2472 e' trasmessa alla Commissione in  formato  elettronico  una
relazione annuale, di  cui  al  capo  III  del  regolamento  (CE)  n.
794/2004,  contenente  inoltre  informazioni  relative  all'organismo
nocivo ai vegetali di cui al presente decreto. 
  3. Le informazioni sono  organizzate  ed  accessibili  al  pubblico
senza restrizione e rimangono disponibili nella  consultazione  della
trasparenza del SIAN per almeno dieci anni dalla data in cui  l'aiuto
e' stato concesso.