Art. 9
Trasmissione alla Commissione europea
e accessibilita' informazioni
1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento (UE) 2022/2472,
la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto e'
trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica
elettronica entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore.
2. Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, del regolamento (UE)
2022/2472 e' trasmessa alla Commissione in formato elettronico una
relazione annuale, di cui al capo III del regolamento (CE) n.
794/2004, contenente inoltre informazioni relative all'organismo
nocivo ai vegetali di cui al presente decreto.
3. Le informazioni sono organizzate ed accessibili al pubblico
senza restrizione e rimangono disponibili nella consultazione della
trasparenza del SIAN per almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto
e' stato concesso.