Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La denominazione della Direzione generale indicata  nel  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  3  gennaio  2020,  n.  1,  e
successive modificazioni  ed  integrazioni,  e'  sostituita,  ovunque
ricorre, dalla seguente: «Direzione  generale  per  le  strade  e  la
sicurezza delle infrastrutture  stradali»,  di  cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186. 
  2. Fatto salvo quanto  espressamente  modificato  con  il  presente
decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020,  n.  1,  come
modificato dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
prot. n. 168 del 13 luglio 2023. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo  per  gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 novembre 2024 
 
                                     Il Ministro delle infrastrutture 
                                              e dei trasporti         
                                                  Salvini             
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, reg. n. 4378