Art. 2
Disposizioni finali
1. La denominazione della Direzione generale indicata nel decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita, ovunque
ricorre, dalla seguente: «Direzione generale per le strade e la
sicurezza delle infrastrutture stradali», di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186.
2. Fatto salvo quanto espressamente modificato con il presente
decreto, restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2020, n. 1, come
modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
prot. n. 168 del 13 luglio 2023.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli
adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 novembre 2024
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Salvini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, reg. n. 4378