Art. 2
Modalita' e tempi di attuazione
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e le province autonome predispongono un
progetto operativo per la realizzazione dell'interoperabilita' tra le
piattaforme regionali e la Piattaforma nazionale delle liste di
attesa, prevista dall'art. 1, comma 2, del presente decreto,
concordando con Agenas i tempi di realizzazione.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo sono
approvati dall'Agenzia nazionale per i servizi regionali e possono
prevedere una fase transitoria.
3. Le regioni e le province autonome, fino all'avvio della
piattaforma di cui al comma 1, provvedono a conferire i dati sui
tempi di attesa secondo le specifiche tecniche previste dal PNGLA e
sue successive modificazioni e integrazioni.
4. Agenas pubblica le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1.4.1
«Flusso Giornaliero Webservice» dell'allegato A, «Linee guida di
realizzazione, funzionamento e interoperabilita' della Piattaforma
nazionale liste di attesa (PNLA)», per l'invio giornaliero del
tracciato di trasmissione, entro il 15 marzo 2025.