Art. 2 
 
                   Modalita' e tempi di attuazione 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, le regioni e le province autonome predispongono  un
progetto operativo per la realizzazione dell'interoperabilita' tra le
piattaforme regionali e  la  Piattaforma  nazionale  delle  liste  di
attesa,  prevista  dall'art.  1,  comma  2,  del  presente   decreto,
concordando con Agenas i tempi di realizzazione. 
  2. I progetti  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  sono
approvati dall'Agenzia nazionale per i servizi  regionali  e  possono
prevedere una fase transitoria. 
  3.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  fino  all'avvio  della
piattaforma di cui al comma 1, provvedono  a  conferire  i  dati  sui
tempi di attesa secondo le specifiche tecniche previste dal  PNGLA  e
sue successive modificazioni e integrazioni. 
  4. Agenas pubblica le specifiche tecniche di cui al paragrafo 1.4.1
«Flusso Giornaliero Webservice»  dell'allegato  A,  «Linee  guida  di
realizzazione, funzionamento e  interoperabilita'  della  Piattaforma
nazionale liste  di  attesa  (PNLA)»,  per  l'invio  giornaliero  del
tracciato di trasmissione, entro il 15 marzo 2025.