Art. 2 
 
                     Modifiche al Piano d'azione 
 
  1. Eventuali modifiche ed aggiornamenti degli  allegati  al  Piano,
conseguenti  ad  istanze  motivate  avanzate  dalle  regioni   o   ad
evoluzioni del contesto di  riferimento,  verranno  adottate  tramite
decreti direttoriali, fermo restando il riparto  dei  fabbisogni  per
regione.