Art. 2
Criteri per determinazione del contributo concedibile
1. Il contributo spettante a ciascun IdP e' ripartito in
proporzione al numero di identita' digitali gestite da ciascun
gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni, delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto
dell'incremento delle identita' digitali gestite e delle transizioni
registrate, nonche' del grado di raggiungimento degli obiettivi
convenzionali secondo le regole di calcolo di cui all'Allegato A.
2. Il mancato completo raggiungimento di un obiettivo convenzionale
comporta il venir meno del diritto al finanziamento associato e
l'obbligo di ripetere le somme eventualmente gia' corrisposte per il
raggiungimento dell'obiettivo medesimo.