Art. 2 
 
        Criteri per determinazione del contributo concedibile 
 
  1.  Il  contributo  spettante  a  ciascun  IdP  e'   ripartito   in
proporzione al  numero  di  identita'  digitali  gestite  da  ciascun
gestore,  degli  accessi   ai   servizi   erogati   dalle   pubbliche
amministrazioni, delle verifiche dei  dati  nell'ANPR,  tenuto  conto
dell'incremento delle identita' digitali gestite e delle  transizioni
registrate, nonche'  del  grado  di  raggiungimento  degli  obiettivi
convenzionali secondo le regole di calcolo di cui all'Allegato A. 
  2. Il mancato completo raggiungimento di un obiettivo convenzionale
comporta il venir meno  del  diritto  al  finanziamento  associato  e
l'obbligo di ripetere le somme eventualmente gia' corrisposte per  il
raggiungimento dell'obiettivo medesimo.