Art. 3
Modalita' di erogazione
1. Il gestore IdP matura il diritto al contributo all'atto della
certificazione, a seguito delle operazioni di collaudo, da parte
dell'Agenzia per l'Italia digitale dell'effettiva disponibilita'
delle caratteristiche ovvero delle funzionalita' connesse agli
obiettivi, cosi' come individuati dalla Convenzione sottoscritta tra
il gestore e l'AgID ai sensi della determinazione del direttore
generale dell'AgID n. 184 del 4 agosto 2023.
2. Il contributo di cui all'art. 2 e' assegnato a ciascun IdP
dall'Agenzia per l'Italia digitale, nei limiti massimi di cui al
riparto dell'Allegato A, all'esito positivo delle verifiche sul
rispetto degli obblighi convenzionali e secondo le modalita' di
erogazione e il cronoprogramma stabiliti dalle convenzioni di cui al
comma 1 dell'art. 18-bis del decreto-legge del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13.
3. Il contributo e' erogato in conformita' con le disposizioni di
cui all'art. 5 della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011
riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106,
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di
servizio pubblico.
4. Il contributo erogato a ciascun Gestore non potra' essere
superiore al costo netto determinato dall'adempimento degli obblighi
di servizio, calcolato come la differenza tra i costi e le entrate
derivanti dagli obblighi di servizio, tenuto conto anche dei costi
connessi agli investimenti necessari per la gestione del servizio e
di un margine di utile ragionevole. Ferma restando la durata massima
di dieci anni della Convenzione di cui al precedente comma 1, il
contributo non potra' in ogni caso eccedere i 15 milioni di euro medi
netti annui.
5. Gli IdP che svolgono attivita' anche al di fuori del servizio di
gestione dell'identita' digitale distinguono, nella contabilita'
interna, i costi e i ricavi derivanti da tale ultimo sevizio da
quelli degli altri servizi.
6. Le modalita' di erogazione della compensazione agli IdP sono
definite nelle Convenzioni di cui al precedente comma 1.
7. Il DTD e' autorizzato ad accantonare una somma fino al limite
del 5 per cento del contributo di cui all'art. 2 per far fronte a
eventuali contributi spettanti agli IdP che alla data di
pubblicazione del presente decreto non risultano ancora accreditati
dall'AgID quali gestori dell'identita' digitale.
8. Al termine del periodo d'incarico, le risorse non utilizzate
nell'ambito dell'accantonamento di cui al comma 7 possono essere
utilizzate per le finalita' di cui al comma 2 nei confronti degli IdP
accreditati dall'AgID precedentemente la pubblicazione del presente
decreto quali gestori dell'identita' digitale, applicando, per la
loro distribuzione, gli stessi criteri di proporzionalita' di cui al
comma 1 dell'art. 2.