Art. 3 
 
                       Modalita' di erogazione 
 
  1. Il gestore IdP matura il diritto al  contributo  all'atto  della
certificazione, a seguito delle  operazioni  di  collaudo,  da  parte
dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  dell'effettiva  disponibilita'
delle  caratteristiche  ovvero  delle  funzionalita'  connesse   agli
obiettivi, cosi' come individuati dalla Convenzione sottoscritta  tra
il gestore e l'AgID  ai  sensi  della  determinazione  del  direttore
generale dell'AgID n. 184 del 4 agosto 2023. 
  2. Il contributo di cui all'art.  2  e'  assegnato  a  ciascun  IdP
dall'Agenzia per l'Italia digitale, nei  limiti  massimi  di  cui  al
riparto dell'Allegato  A,  all'esito  positivo  delle  verifiche  sul
rispetto degli obblighi  convenzionali  e  secondo  le  modalita'  di
erogazione e il cronoprogramma stabiliti dalle convenzioni di cui  al
comma 1 dell'art.  18-bis  del  decreto-legge  del  decreto-legge  24
febbraio 2023, n. 13. 
  3. Il contributo e' erogato in conformita' con le  disposizioni  di
cui all'art. 5 della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011
riguardante  l'applicazione   delle   disposizioni   dell'art.   106,
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  agli
aiuti di  Stato  sotto  forma  di  compensazione  degli  obblighi  di
servizio pubblico. 
  4. Il contributo  erogato  a  ciascun  Gestore  non  potra'  essere
superiore al costo netto determinato dall'adempimento degli  obblighi
di servizio, calcolato come la differenza tra i costi  e  le  entrate
derivanti dagli obblighi di servizio, tenuto conto  anche  dei  costi
connessi agli investimenti necessari per la gestione del  servizio  e
di un margine di utile ragionevole. Ferma restando la durata  massima
di dieci anni della Convenzione di cui  al  precedente  comma  1,  il
contributo non potra' in ogni caso eccedere i 15 milioni di euro medi
netti annui. 
  5. Gli IdP che svolgono attivita' anche al di fuori del servizio di
gestione  dell'identita'  digitale  distinguono,  nella  contabilita'
interna, i costi e i ricavi  derivanti  da  tale  ultimo  sevizio  da
quelli degli altri servizi. 
  6. Le modalita' di erogazione della  compensazione  agli  IdP  sono
definite nelle Convenzioni di cui al precedente comma 1. 
  7. Il DTD e' autorizzato ad accantonare una somma  fino  al  limite
del 5 per cento del contributo di cui all'art. 2  per  far  fronte  a
eventuali  contributi  spettanti  agli   IdP   che   alla   data   di
pubblicazione del presente decreto non risultano  ancora  accreditati
dall'AgID quali gestori dell'identita' digitale. 
  8. Al termine del periodo d'incarico,  le  risorse  non  utilizzate
nell'ambito dell'accantonamento di cui  al  comma  7  possono  essere
utilizzate per le finalita' di cui al comma 2 nei confronti degli IdP
accreditati dall'AgID precedentemente la pubblicazione  del  presente
decreto quali gestori dell'identita'  digitale,  applicando,  per  la
loro distribuzione, gli stessi criteri di proporzionalita' di cui  al
comma 1 dell'art. 2.