Art. 3 
 
                            Composizione 
 
  1. La composizione del TNG e' articolata in modo da  assicurare  la
rappresentanza giovanile in maniera diversificata  e  rappresentativa
del volontariato di protezione civile. 
  2. Con atto del Capo del Dipartimento della protezione  civile,  da
emanarsi  entro quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente   decreto,    saranno    individuati    nell'ambito    delle
organizzazioni  di  volontariato  di   protezione   civile, ventinove
giovani volontari componenti  del  TNG  che  dovranno  aver  compiuto
almeno 16 anni o che, alla data di cessazione delle attivita' del TNG
di cui al successivo art. 5, non avranno compiuto il trentesimo  anno
di eta'. Al fine di raccordare le attivita' del TNG, con il  medesimo
atto   del   Capo   del   Dipartimento,    saranno    individuati due
rappresentanti del Dipartimento della protezione  civile,  dei  quali
uno con funzioni di coordinatore ed uno con funzioni vicarie. 
  3. I nominativi  dei  giovani  volontari  saranno  individuati  dal
Dipartimento della protezione civile  sulla  base  delle  valutazioni
delle candidature inviate dagli interessati,  per  il  tramite  delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile cui appartengono,
secondo  le  procedure  relative  alle   manifestazioni   d'interesse
pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento  della  protezione
civile.