Art. 3
Composizione
1. La composizione del TNG e' articolata in modo da assicurare la
rappresentanza giovanile in maniera diversificata e rappresentativa
del volontariato di protezione civile.
2. Con atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da
emanarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto, saranno individuati nell'ambito delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile, ventinove
giovani volontari componenti del TNG che dovranno aver compiuto
almeno 16 anni o che, alla data di cessazione delle attivita' del TNG
di cui al successivo art. 5, non avranno compiuto il trentesimo anno
di eta'. Al fine di raccordare le attivita' del TNG, con il medesimo
atto del Capo del Dipartimento, saranno individuati due
rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, dei quali
uno con funzioni di coordinatore ed uno con funzioni vicarie.
3. I nominativi dei giovani volontari saranno individuati dal
Dipartimento della protezione civile sulla base delle valutazioni
delle candidature inviate dagli interessati, per il tramite delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile cui appartengono,
secondo le procedure relative alle manifestazioni d'interesse
pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione
civile.