Art. 4
Organizzazione
1. Il TNG si riunisce, di norma, presso il Dipartimento della
protezione civile con cadenza trimestrale, alla presenza del Capo del
Dipartimento ovvero, in sua vece, di un suo sostituto.
2. I partecipanti al TNG possono effettuare, presso il Dipartimento
della protezione civile, riunioni o incontri propedeutici per
l'approfondimento delle tematiche.
3. Il Dipartimento della protezione civile assicura il necessario
supporto per garantire le attivita' del TNG, mediante una apposita
segreteria tecnica composta da quattro rappresentanti individuati con
il medesimo atto del Capo del Dipartimento della protezione civile di
cui all'art. 3, comma 2, nell'ambito dell'Ufficio I - volontariato e
risorse del Servizio nazionale e dell'Ufficio del direttore operativo
per il coordinamento delle emergenze.
4. Alle riunioni del TNG possono essere chiamati a partecipare,
qualora richiesto, esperti o soggetti di chiara fama relativamente
alle tematiche oggetto del presente provvedimento.