Art. 4 
 
                           Organizzazione 
 
  1. Il TNG si riunisce,  di  norma,  presso  il  Dipartimento  della
protezione civile con cadenza trimestrale, alla presenza del Capo del
Dipartimento ovvero, in sua vece, di un suo sostituto. 
  2. I partecipanti al TNG possono effettuare, presso il Dipartimento
della  protezione  civile,  riunioni  o  incontri  propedeutici   per
l'approfondimento delle tematiche. 
  3. Il Dipartimento della protezione civile assicura  il  necessario
supporto per garantire le attivita' del TNG,  mediante  una  apposita
segreteria tecnica composta da quattro rappresentanti individuati con
il medesimo atto del Capo del Dipartimento della protezione civile di
cui all'art. 3, comma 2, nell'ambito dell'Ufficio I - volontariato  e
risorse del Servizio nazionale e dell'Ufficio del direttore operativo
per il coordinamento delle emergenze. 
  4. Alle riunioni del TNG possono  essere  chiamati  a  partecipare,
qualora richiesto, esperti o soggetti di  chiara  fama  relativamente
alle tematiche oggetto del presente provvedimento.