Art. 2
Requisiti e beneficiari
1. La prestazione universale di cui all'art. 1 e' erogata dall'INPS
ed e' riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana
non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti:
a) un'eta' anagrafica pari o superiore a 80 anni;
b) un livello di bisogno assistenziale gravissimo, individuato
secondo le modalita' di cui al comma 2;
c) un valore dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura
sociosanitaria, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di
validita', non superiore ad euro 6.000;
d) la titolarita' dell'indennita' di accompagnamento di cui
all'art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero il
possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio
sulla base delle risultanze della valutazione multidimensionale di
cui all'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n.
29.
2. L'INPS provvede all'individuazione del livello di bisogno
assistenziale gravissimo di cui al comma 1, lettera b), sulla base
delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi e
delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico-scientifica di
cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2024.
3. Il beneficiario deve essere in possesso dei requisiti di cui al
comma 1 al momento della presentazione della domanda e per tutta la
durata del beneficio. Ai fini della verifica del mantenimento del
requisito ISEE di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, l'INPS
accerta, successivamente alla scadenza del periodo di validita' della
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'art. 10, comma 4,
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la presenza di un
ISEE in corso di validita'. In caso di mancata presentazione di una
nuova DSU, l'erogazione del beneficio e' sospesa e la stessa riprende
regolarmente, con efficacia retroattiva, dal momento della
presentazione della nuova DSU da parte del richiedente, correttamente
attestata, e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dal
comma 1.
4. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al
mese di febbraio 2025, in assenza di un ISEE in corso di validita',
la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di
gennaio e febbraio del medesimo anno e' effettuata sulla base
dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica del
mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di
validita' per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi. Per le
domande presentate fino al mese di febbraio 2026 e per quelle in
corso di pagamento, la verifica dei requisiti ai fini della
erogazione nei mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno e'
realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2025, ferma
restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un
ISEE in corso di validita' per l'erogazione del beneficio nei mesi
successivi.