Art. 2 
 
                       Requisiti e beneficiari 
 
  1. La prestazione universale di cui all'art. 1 e' erogata dall'INPS
ed e' riconosciuta, previa espressa richiesta, alla  persona  anziana
non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) un'eta' anagrafica pari o superiore a 80 anni; 
    b) un livello di bisogno  assistenziale  gravissimo,  individuato
secondo le modalita' di cui al comma 2; 
    c)  un  valore   dell'Indicatore   della   situazione   economica
equivalente  (ISEE)  per   le   prestazioni   agevolate   di   natura
sociosanitaria, ai sensi dell'art. 6 del decreto del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  5  dicembre  2013,  n.  159,  in  corso  di
validita', non superiore ad euro 6.000; 
    d) la  titolarita'  dell'indennita'  di  accompagnamento  di  cui
all'art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1980, n. 18,  ovvero  il
possesso dei requisiti per il riconoscimento del  suddetto  beneficio
sulla base delle risultanze della  valutazione  multidimensionale  di
cui all'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024,  n.
29. 
  2.  L'INPS  provvede  all'individuazione  del  livello  di  bisogno
assistenziale gravissimo di cui al comma 1, lettera  b),  sulla  base
delle informazioni sanitarie a  disposizione  nei  propri  archivi  e
delle indicazioni fornite dalla  commissione  tecnico-scientifica  di
cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2024. 
  3. Il beneficiario deve essere in possesso dei requisiti di cui  al
comma 1 al momento della presentazione della domanda e per  tutta  la
durata del beneficio. Ai fini della  verifica  del  mantenimento  del
requisito ISEE di cui alla lettera c) del medesimo  comma  1,  l'INPS
accerta, successivamente alla scadenza del periodo di validita' della
dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui all'art.  10,  comma  4,
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la presenza di  un
ISEE in corso di validita'. In caso di mancata presentazione  di  una
nuova DSU, l'erogazione del beneficio e' sospesa e la stessa riprende
regolarmente,  con   efficacia   retroattiva,   dal   momento   della
presentazione della nuova DSU da parte del richiedente, correttamente
attestata, e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti dal
comma 1. 
  4. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al
mese di febbraio 2025, in assenza di un ISEE in corso  di  validita',
la verifica dei requisiti  ai  fini  della  erogazione  nei  mesi  di
gennaio e  febbraio  del  medesimo  anno  e'  effettuata  sulla  base
dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica del
mantenimento dei  requisiti  sulla  base  di  un  ISEE  in  corso  di
validita' per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi. Per  le
domande presentate fino al mese di febbraio  2026  e  per  quelle  in
corso  di  pagamento,  la  verifica  dei  requisiti  ai  fini   della
erogazione nei mesi di  gennaio  e  febbraio  del  medesimo  anno  e'
realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31  dicembre  2025,  ferma
restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di  un
ISEE in corso di validita' per l'erogazione del  beneficio  nei  mesi
successivi.