Art. 3
Modalita' di presentazione della domanda
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le persone anziane non
autosufficienti di cui all'art. 2, comma 1, possono richiedere la
prestazione universale in modalita' telematica all'INPS attraverso il
portale dedicato sul sito istituzionale dell'Istituto, interoperabile
con le piattaforme di cui all'art. 27, comma 4, del decreto
legislativo n. 29 del 2024 e con la piattaforma di cui all'art. 28,
comma 4, del medesimo decreto legislativo. Il trattamento dei dati
avviene nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e di quanto
previsto dall'art. 7 del presente decreto. Le modalita' di
presentazione della domanda e i relativi termini sono definiti
dall'INPS con apposita circolare di cui all'art. 9, comma 3, del
presente decreto.
2. La richiesta di cui al comma 1, primo periodo, puo' essere
presentata anche presso gli istituti di patronato di cui alla legge
30 marzo 2001, n. 152, che trattano i dati come titolari, sulla base
del mandato definito ai sensi della normativa vigente.
3. Alla richiesta di cui ai commi 1 e 2, il richiedente puo'
eventualmente allegare:
a) la documentazione sanitaria necessaria a consentire
l'individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo con
le modalita' di cui all'art. 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,
n. 120;
b) il verbale di accertamento sanitario di cui all'art. 1, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
698;
c) il decreto di omologa, emesso dal giudice a seguito
dell'accertamento sanitario per mezzo del consulente tecnico
dell'ufficio, ai sensi dell'art. 445-bis del codice di procedura
civile;
d) il verbale con le risultanze della valutazione
multidimensionale unificata di cui all'art. 27, comma 11, del decreto
legislativo n. 29 del 2024.
4. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a), b) e c), e la pregressa titolarita'
dell'indennita' di accompagnamento di cui alla lettera d) del
medesimo comma 1, sulla base delle informazioni disponibili nelle
proprie banche dati o messe a disposizione ai sensi dell'art. 28,
comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2024.
5. All'esito delle verifiche di cui al comma 4, l'INPS comunica
all'interessato:
a) la presa in carico della domanda, in caso di sussistenza dei
requisiti;
b) il rigetto della domanda per insussistenza di uno o piu'
requisiti.
6. L'INPS provvede a comunicare al richiedente della prestazione
universale l'esito delle verifiche di cui al comma 4, entro trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di
compimento degli 80 anni, se successiva.
7. Nel caso di cui al comma 5, lettera a):
a) per i soggetti gia' titolari di indennita' di accompagnamento,
l'INPS procede all'individuazione del livello di bisogno
assistenziale gravissimo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
presente decreto secondo le modalita' di cui al comma 2 del medesimo
art. 2;
b) per i soggetti in possesso dei requisiti per il riconoscimento
dell'indennita' di accompagnamento, l'INPS procede all'individuazione
del livello di bisogno assistenziale gravissimo di cui all'art. 2,
comma 1, lettera b), del presente decreto, sulla base delle
risultanze della valutazione multidimensionale unificata di cui
all'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.
8. In caso di accoglimento della domanda, il verbale con le
risultanze della valutazione e' inserito nel fascicolo sanitario
elettronico di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221.