Art. 3 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
 
  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2025,  le  persone  anziane  non
autosufficienti di cui all'art. 2, comma  1,  possono  richiedere  la
prestazione universale in modalita' telematica all'INPS attraverso il
portale dedicato sul sito istituzionale dell'Istituto, interoperabile
con  le  piattaforme  di  cui  all'art.  27,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 29 del 2024 e con la piattaforma di cui  all'art.  28,
comma 4, del medesimo decreto legislativo. Il  trattamento  dei  dati
avviene nel rispetto delle previsioni di legge vigenti  e  di  quanto
previsto  dall'art.  7  del  presente  decreto.   Le   modalita'   di
presentazione della  domanda  e  i  relativi  termini  sono  definiti
dall'INPS con apposita circolare di cui  all'art.  9,  comma  3,  del
presente decreto. 
  2. La richiesta di cui al  comma  1,  primo  periodo,  puo'  essere
presentata anche presso gli istituti di patronato di cui  alla  legge
30 marzo 2001, n. 152, che trattano i dati come titolari, sulla  base
del mandato definito ai sensi della normativa vigente. 
  3. Alla richiesta di cui ai  commi  1  e  2,  il  richiedente  puo'
eventualmente allegare: 
    a)  la   documentazione   sanitaria   necessaria   a   consentire
l'individuazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo  con
le modalita' di cui all'art. 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120; 
    b) il verbale di accertamento sanitario di cui all'art. 1,  comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,  n.
698; 
    c)  il  decreto  di  omologa,  emesso  dal  giudice   a   seguito
dell'accertamento  sanitario  per  mezzo   del   consulente   tecnico
dell'ufficio, ai sensi dell'art.  445-bis  del  codice  di  procedura
civile; 
    d)   il   verbale   con   le   risultanze    della    valutazione
multidimensionale unificata di cui all'art. 27, comma 11, del decreto
legislativo n. 29 del 2024. 
  4. L'INPS verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'art.  2,
comma  1,  lettere  a),  b)  e  c),  e   la   pregressa   titolarita'
dell'indennita'  di  accompagnamento  di  cui  alla  lettera  d)  del
medesimo comma 1, sulla base  delle  informazioni  disponibili  nelle
proprie banche dati o messe a disposizione  ai  sensi  dell'art.  28,
comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2024. 
  5. All'esito delle verifiche di cui al  comma  4,  l'INPS  comunica
all'interessato: 
    a) la presa in carico della domanda, in caso di  sussistenza  dei
requisiti; 
    b) il rigetto della domanda  per  insussistenza  di  uno  o  piu'
requisiti. 
  6. L'INPS provvede a comunicare al  richiedente  della  prestazione
universale l'esito delle verifiche di cui al comma  4,  entro  trenta
giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di
compimento degli 80 anni, se successiva. 
  7. Nel caso di cui al comma 5, lettera a): 
    a) per i soggetti gia' titolari di indennita' di accompagnamento,
l'INPS   procede   all'individuazione   del   livello   di    bisogno
assistenziale gravissimo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b),  del
presente decreto secondo le modalita' di cui al comma 2 del  medesimo
art. 2; 
    b) per i soggetti in possesso dei requisiti per il riconoscimento
dell'indennita' di accompagnamento, l'INPS procede all'individuazione
del livello di bisogno assistenziale gravissimo di  cui  all'art.  2,
comma  1,  lettera  b),  del  presente  decreto,  sulla  base   delle
risultanze  della  valutazione  multidimensionale  unificata  di  cui
all'art. 27, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. 
  8. In caso  di  accoglimento  della  domanda,  il  verbale  con  le
risultanze della valutazione  e'  inserito  nel  fascicolo  sanitario
elettronico di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221.