Art. 4 
 
                  Importo, modalita' di erogazione 
                      del beneficio e rinuncia 
 
  1. La prestazione universale, esente da imposizione fiscale  e  non
soggetta a pignoramento, e' erogata con cadenza mensile, a  decorrere
dal primo giorno del mese di presentazione  della  domanda  e  previa
notifica all'interessato di avvenuta liquidazione del  beneficio,  ed
e' composta da: 
    a) una quota fissa  monetaria  corrispondente  all'indennita'  di
accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del  1980.  Sulla
quota fissa monetaria di cui alla presente lettera trova applicazione
il terzo comma del medesimo art. 1 della legge n. 18 del 1980; 
    b) una quota integrativa definita  «assegno  di  assistenza»,  di
importo  fino  ad  euro  850  mensili,  nei  limiti   delle   risorse
disponibili, e fermo  quanto  previsto  dall'art.  6,  comma  2,  del
presente decreto, finalizzata a remunerare il  costo  del  lavoro  di
cura e assistenza, svolto da lavoratori  domestici  con  mansioni  di
assistenza alla persona titolari di rapporto di  lavoro  conforme  ai
contratti collettivi nazionali di settore  di  cui  all'art.  51  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o  l'acquisto  di  servizi
destinati al lavoro di cura e  assistenza  e  forniti  da  imprese  e
professionisti qualificati nel settore  dell'assistenza  sociale  non
residenziale, nel  rispetto  delle  specifiche  previsioni  contenute
nella programmazione integrata di livello regionale e locale. 
  2. La prestazione universale riconosciuta  ai  sensi  del  presente
decreto assorbe l'indennita' di accompagnamento  di  cui  all'art.  1
della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e le ulteriori prestazioni di cui
all'art. 1, comma 164, della legge  30  dicembre  2021,  n.  234.  Le
informazioni relative all'erogazione della prestazione universale  ai
singoli  beneficiari   saranno   inserite   dall'INPS   nel   Sistema
informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui  al  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
  3. Il  beneficiario  puo',  in  qualsiasi  momento,  richiedere  la
rinuncia al beneficio, con conseguente ripristino dell'indennita'  di
accompagnamento e delle ulteriori prestazioni di cui al comma  2,  ai
sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del  2024.
La rinuncia ha effetto a decorrere dal mese successivo  a  quello  di
presentazione dell'istanza. 
  4. L'allegato 1, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
provvedimento,  individua,  nel  corso  della  fase  sperimentale,  i
servizi,  con  esclusione  di  quelli  di  natura  infermieristica  e
sanitaria, che possono essere acquistati con le risorse relative alla
quota integrativa della prestazione universale, di cui  al  comma  1,
lettera b), del presente articolo.