Art. 4
Importo, modalita' di erogazione
del beneficio e rinuncia
1. La prestazione universale, esente da imposizione fiscale e non
soggetta a pignoramento, e' erogata con cadenza mensile, a decorrere
dal primo giorno del mese di presentazione della domanda e previa
notifica all'interessato di avvenuta liquidazione del beneficio, ed
e' composta da:
a) una quota fissa monetaria corrispondente all'indennita' di
accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980. Sulla
quota fissa monetaria di cui alla presente lettera trova applicazione
il terzo comma del medesimo art. 1 della legge n. 18 del 1980;
b) una quota integrativa definita «assegno di assistenza», di
importo fino ad euro 850 mensili, nei limiti delle risorse
disponibili, e fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del
presente decreto, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di
cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di
assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai
contratti collettivi nazionali di settore di cui all'art. 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o l'acquisto di servizi
destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e
professionisti qualificati nel settore dell'assistenza sociale non
residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute
nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
2. La prestazione universale riconosciuta ai sensi del presente
decreto assorbe l'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1
della legge 11 febbraio 1980, n. 18 e le ulteriori prestazioni di cui
all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le
informazioni relative all'erogazione della prestazione universale ai
singoli beneficiari saranno inserite dall'INPS nel Sistema
informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui al decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
3. Il beneficiario puo', in qualsiasi momento, richiedere la
rinuncia al beneficio, con conseguente ripristino dell'indennita' di
accompagnamento e delle ulteriori prestazioni di cui al comma 2, ai
sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 2024.
La rinuncia ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di
presentazione dell'istanza.
4. L'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, individua, nel corso della fase sperimentale, i
servizi, con esclusione di quelli di natura infermieristica e
sanitaria, che possono essere acquistati con le risorse relative alla
quota integrativa della prestazione universale, di cui al comma 1,
lettera b), del presente articolo.