Art. 5 
 
                    Controlli, revoca e decadenza 
 
  1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 36, comma  2,  lettera
b), del decreto legislativo  15  marzo  2024,  n.  29,  ai  fini  del
mantenimento dell'«assegno di assistenza» di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b), l'INPS, sulla base di  un  controllo  anche  a  campione,
effettuato secondo le  modalita'  indicate  nella  circolare  di  cui
all'art. 9, comma 3, del presente decreto, verifica: 
    a) sulla base delle informazioni presenti nei  propri  archivi  e
banche dati, la  correttezza  contributiva  del  rapporto  di  lavoro
dell'assistente   domiciliare   assunto   dal   beneficiario    della
prestazione universale per almeno quindici ore settimanali; 
    b)  il  rilascio  della   fattura   elettronica,   intestata   al
beneficiario della prestazione  universale,  redatta  in  conformita'
alle specifiche disposizioni in  materia,  attestante  l'acquisto  di
servizi di cura e assistenza di cui all'allegato al presente decreto,
che ne forma parte integrante, forniti da imprese e/o  professionisti
qualificati. Tale verifica  e'  effettuata  dall'INPS  sulle  fatture
indicate  dal  beneficiario  attraverso  il  servizio   di   verifica
dell'esistenza  delle  fatture  elettroniche  messo  a   disposizione
dall'Agenzia delle entrate. 
  2. Qualora, a seguito dei controlli  di  cui  al  comma  1,  l'INPS
accerti che la quota integrativa di cui all'art. 4, comma 1,  lettera
b), non e' stata utilizzata per la stipula di rapporti  di  lavoro  o
per l'acquisto dei servizi ivi previsti e alle condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma  1  del  presente  articolo,  procede  alla
revoca della sola quota integrativa definita «assegno di  assistenza»
con il conseguente obbligo per il beneficiario della restituzione  di
quanto  indebitamente  ricevuto,  fermo  restando  il  diritto  della
persona  anziana  non  autosufficiente  a  continuare   a   percepire
l'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge  n.  18
del 1980, in presenza dei presupposti di legge. 
  3. Nei casi in cui dai controlli di cui al  comma  1,  lettera  b),
risulti,  con  cadenza   trimestrale,   che   l'importo   speso   dal
beneficiario sia inferiore  all'importo  percepito,  l'INPS  provvede
alla decurtazione dell'importo non speso sulle mensilita' successive. 
  4. Il mancato adempimento degli obblighi del beneficiario  previsti
dal comma 1, lettere a) e b), comporta la decadenza dal beneficio.