Art. 5
Controlli, revoca e decadenza
1. In coerenza con quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, ai fini del
mantenimento dell'«assegno di assistenza» di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b), l'INPS, sulla base di un controllo anche a campione,
effettuato secondo le modalita' indicate nella circolare di cui
all'art. 9, comma 3, del presente decreto, verifica:
a) sulla base delle informazioni presenti nei propri archivi e
banche dati, la correttezza contributiva del rapporto di lavoro
dell'assistente domiciliare assunto dal beneficiario della
prestazione universale per almeno quindici ore settimanali;
b) il rilascio della fattura elettronica, intestata al
beneficiario della prestazione universale, redatta in conformita'
alle specifiche disposizioni in materia, attestante l'acquisto di
servizi di cura e assistenza di cui all'allegato al presente decreto,
che ne forma parte integrante, forniti da imprese e/o professionisti
qualificati. Tale verifica e' effettuata dall'INPS sulle fatture
indicate dal beneficiario attraverso il servizio di verifica
dell'esistenza delle fatture elettroniche messo a disposizione
dall'Agenzia delle entrate.
2. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 1, l'INPS
accerti che la quota integrativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera
b), non e' stata utilizzata per la stipula di rapporti di lavoro o
per l'acquisto dei servizi ivi previsti e alle condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo, procede alla
revoca della sola quota integrativa definita «assegno di assistenza»
con il conseguente obbligo per il beneficiario della restituzione di
quanto indebitamente ricevuto, fermo restando il diritto della
persona anziana non autosufficiente a continuare a percepire
l'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18
del 1980, in presenza dei presupposti di legge.
3. Nei casi in cui dai controlli di cui al comma 1, lettera b),
risulti, con cadenza trimestrale, che l'importo speso dal
beneficiario sia inferiore all'importo percepito, l'INPS provvede
alla decurtazione dell'importo non speso sulle mensilita' successive.
4. Il mancato adempimento degli obblighi del beneficiario previsti
dal comma 1, lettere a) e b), comporta la decadenza dal beneficio.