Art. 6 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. L'INPS  provvede  al  monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dal
presente  decreto  verificando,  anche   in   via   prospettica,   la
sussistenza di eventuali scostamenti del numero di  domande  rispetto
alle risorse finanziarie di cui all'art. 36,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 29 del 2024, pari a 250 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2025 e 2026 con riferimento all'«assegno  di  assistenza».
Entro  il  giorno  10  di  ciascun  mese,  l'INPS  trasmette   idonea
rendicontazione, con  particolare  riferimento  al  mese  precedente,
delle  domande  accolte,  dei  relativi  oneri  e   degli   eventuali
scostamenti riscontrati, al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. 
  2. Qualora, all'esito del monitoraggio mensile di cui al  comma  1,
la spesa riferita alle domande accolte abbia raggiunto, anche in  via
prospettica, i limiti di  cui  all'art.  36,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 29 del  2024,  l'INPS  sospende  l'accoglimento  delle
domande presentate e  l'acquisizione  di  nuove  domande  nelle  more
dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
cui al medesimo comma 6 dell'art. 36 del decreto  legislativo  n.  29
del 2024, con cui si provvede a rideterminare l'importo mensile della
quota integrativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), a decorrere
dal secondo mese successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
suddetto decreto. 
  3. L'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica
le mensilita' del beneficio gia' concesse dall'INPS.