Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal
presente decreto verificando, anche in via prospettica, la
sussistenza di eventuali scostamenti del numero di domande rispetto
alle risorse finanziarie di cui all'art. 36, comma 6, del decreto
legislativo n. 29 del 2024, pari a 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2025 e 2026 con riferimento all'«assegno di assistenza».
Entro il giorno 10 di ciascun mese, l'INPS trasmette idonea
rendicontazione, con particolare riferimento al mese precedente,
delle domande accolte, dei relativi oneri e degli eventuali
scostamenti riscontrati, al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
indicazioni fornite dai medesimi Ministeri.
2. Qualora, all'esito del monitoraggio mensile di cui al comma 1,
la spesa riferita alle domande accolte abbia raggiunto, anche in via
prospettica, i limiti di cui all'art. 36, comma 6, del decreto
legislativo n. 29 del 2024, l'INPS sospende l'accoglimento delle
domande presentate e l'acquisizione di nuove domande nelle more
dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
cui al medesimo comma 6 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 29
del 2024, con cui si provvede a rideterminare l'importo mensile della
quota integrativa di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), a decorrere
dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto.
3. L'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 non pregiudica
le mensilita' del beneficio gia' concesse dall'INPS.