Art. 7
Trattamento dei dati personali
1. Il trattamento dei dati relativamente all'acquisizione e alla
gestione della domanda, nonche' al riconoscimento, all'erogazione,
alla sospensione e alla revoca della prestazione universale e'
effettuato dall'INPS in qualita' di titolare del trattamento ai sensi
degli articoli 27, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo n.
29 del 2024, dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, nonche' dal
decreto ministeriale previsto dall'art. 28, comma 5, del decreto
legislativo n. 29 del 2024.
2. In particolare, con il decreto ministeriale previsto dall'art.
28, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2024 sono definite le
modalita' di condivisione delle banche dati alimentate da elementi o
risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di
accertamento e valutazione di base, nonche' la raccolta dei dati,
delle comunicazioni e delle informazioni relative alla conclusione
del procedimento stesso. Con il medesimo decreto, sono altresi'
definite le modalita' di raccolta dei dati per la predisposizione di
un'apposita relazione annuale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministero della salute, da trasmettere al
Comitato interministeriale per le politiche in favore della
popolazione anziana di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 29
del 2024.