Art. 7 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Il trattamento dei dati relativamente  all'acquisizione  e  alla
gestione della domanda, nonche'  al  riconoscimento,  all'erogazione,
alla sospensione  e  alla  revoca  della  prestazione  universale  e'
effettuato dall'INPS in qualita' di titolare del trattamento ai sensi
degli articoli 27, comma 4, e 34, comma 2, del decreto legislativo n.
29 del 2024, dell'art. 2, comma 2, del presente decreto, nonche'  dal
decreto ministeriale previsto dall'art.  28,  comma  5,  del  decreto
legislativo n. 29 del 2024. 
  2. In particolare, con il decreto ministeriale  previsto  dall'art.
28, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 2024 sono definite  le
modalita' di condivisione delle banche dati alimentate da elementi  o
risultanze che, a  qualunque  titolo,  entrano  nel  procedimento  di
accertamento e valutazione di base, nonche'  la  raccolta  dei  dati,
delle comunicazioni e delle informazioni  relative  alla  conclusione
del procedimento stesso.  Con  il  medesimo  decreto,  sono  altresi'
definite le modalita' di raccolta dei dati per la predisposizione  di
un'apposita relazione  annuale  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e del Ministero della  salute,  da  trasmettere  al
Comitato  interministeriale  per  le  politiche   in   favore   della
popolazione anziana di cui all'art. 3 del decreto legislativo  n.  29
del 2024.