Art. 9
Disposizioni finali
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui
al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
gia' disponibili a legislazione vigente.
2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
3. Con apposita circolare, l'INPS definisce le modalita' attuative
delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2025
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Calderone
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 356