Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di  cui
al presente decreto con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
gia' disponibili a legislazione vigente. 
  2. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
  3. Con apposita circolare, l'INPS definisce le modalita'  attuative
delle disposizioni contenute nel presente decreto. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 21 febbraio 2025 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Calderone         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
        Giorgetti         

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2025 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  della  salute  e  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 356