Art. 10.
Presidente
1. Il Presidente Nazionale e' organo di garanzia
dell'applicazione dello Statuto e del funzionamento equilibrato
dell'attivita' del Partito, in tutte le sue articolazioni.
2. E' eletto dall'Assemblea e dalla stessa puo' essere revocato,
secondo quanto previsto dall'art. 8.
3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Congresso e
dell'Assemblea; ne definisce l'ordine del giorno; sovrintende
all'attuazione delle delibere da essi adottate. Esercita tutte le
attribuzioni a esso conferite dallo Statuto o dai regolamenti
adottati dagli organi del Partito. Puo' nominare un Vicepresidente
che ne eserciti le attribuzioni in caso di suo impedimento
temporaneo.