Art. 10. 
                             Presidente 
 
    1.   Il   Presidente   Nazionale   e'    organo    di    garanzia
dell'applicazione  dello  Statuto  e  del  funzionamento  equilibrato
dell'attivita' del Partito, in tutte le sue articolazioni. 
    2. E' eletto dall'Assemblea e dalla stessa puo' essere  revocato,
secondo quanto previsto dall'art. 8. 
    3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del  Congresso  e
dell'Assemblea;  ne  definisce  l'ordine  del   giorno;   sovrintende
all'attuazione delle delibere da essi  adottate.  Esercita  tutte  le
attribuzioni  a  esso  conferite  dallo  Statuto  o  dai  regolamenti
adottati dagli organi del Partito. Puo'  nominare  un  Vicepresidente
che  ne  eserciti  le  attribuzioni  in  caso  di   suo   impedimento
temporaneo.