Art. 12.
Tesoriere
1. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito ed e'
eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Segretario Nazionale
con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessun
candidato raggiunge, nella prima votazione, la suddetta maggioranza,
si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il
maggior numero di voti.
2. Il Tesoriere dura in carica tre anni. Puo' essere revocato
anticipatamente dall'Assemblea, con delibera assunta a maggioranza
assoluta dei componenti.
3. La sua funzione primaria e' di consentire al Partito di
raggiungere gli scopi associativi, nel rispetto del principio di
economicita', nel rispetto dell'economicita' della gestione,
assicurando sempre l'equilibrio finanziario. A questi fini, il
Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale del
Partito, secondo criteri di trasparenza e correttezza delle
operazioni messe in essere, nel rispetto delle leggi vigenti e dei
principi di contabilita'; tiene e aggiorna i libri contabili e
amministrativi a legislazione vigente; predispone annualmente un
bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, con i relativi allegati
previsti dalla legislazione vigente, e li sottopone alla Direzione
Nazionale; trasmette alla Direzione Nazionale su base semestrale un
rendiconto dell'attivita' svolta e delle spese sostenute e
sovrintende alla pubblicazione del rendiconto sul sito istituzionale
del Partito.
4. Nell'assolvimento delle sue funzioni, il Tesoriere puo'
avvalersi di professionalita' esterne in materia legale,
previdenziale, fiscale e altro.