Art. 12. 
                              Tesoriere 
 
    1. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale  del  Partito  ed  e'
eletto dall'Assemblea Nazionale su proposta del Segretario  Nazionale
con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessun
candidato raggiunge, nella prima votazione, la suddetta  maggioranza,
si procede al ballottaggio tra i due candidati  che  hanno  avuto  il
maggior numero di voti. 
    2. Il Tesoriere dura in carica tre  anni.  Puo'  essere  revocato
anticipatamente dall'Assemblea, con delibera  assunta  a  maggioranza
assoluta dei componenti. 
    3. La sua funzione  primaria  e'  di  consentire  al  Partito  di
raggiungere gli scopi associativi,  nel  rispetto  del  principio  di
economicita',  nel   rispetto   dell'economicita'   della   gestione,
assicurando  sempre  l'equilibrio  finanziario.  A  questi  fini,  il
Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria e  patrimoniale  del
Partito,  secondo  criteri  di  trasparenza   e   correttezza   delle
operazioni messe in essere, nel rispetto delle leggi  vigenti  e  dei
principi di contabilita';  tiene  e  aggiorna  i  libri  contabili  e
amministrativi a  legislazione  vigente;  predispone  annualmente  un
bilancio preventivo e un bilancio consuntivo, con i relativi allegati
previsti dalla legislazione vigente, e li  sottopone  alla  Direzione
Nazionale; trasmette alla Direzione Nazionale su base  semestrale  un
rendiconto  dell'attivita'  svolta  e   delle   spese   sostenute   e
sovrintende alla pubblicazione del rendiconto sul sito  istituzionale
del Partito. 
    4.  Nell'assolvimento  delle  sue  funzioni,  il  Tesoriere  puo'
avvalersi   di   professionalita'   esterne   in   materia    legale,
previdenziale, fiscale e altro.