Art. 13. 
                    Comitato Tecnico-scientifico 
 
    Il  Comitato  Tecnico-scientifico  ha  funzione  consultiva,   di
studio, analisi e valutazione delle politiche elaborate dal  Partito.
I  suoi  componenti  vengono  nominati  e  revocati  dal   Segretario
Nazionale e rimangono in carica  per  la  durata  del  mandato  della
Direzione Nazionale. Eleggono un Presidente e  si  riuniscono  almeno
due volte all'anno.