Art. 13.
Comitato Tecnico-scientifico
Il Comitato Tecnico-scientifico ha funzione consultiva, di
studio, analisi e valutazione delle politiche elaborate dal Partito.
I suoi componenti vengono nominati e revocati dal Segretario
Nazionale e rimangono in carica per la durata del mandato della
Direzione Nazionale. Eleggono un Presidente e si riuniscono almeno
due volte all'anno.