Art. 14.
Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri esplica le funzioni di Collegio
Arbitrale interno per giudicare delle controversie fra il Partito e
singoli iscritti, fra gli iscritti in relazione alle vicende
associative, fra organi diversi e fra iscritti e singoli organi, e la
sua giurisdizione esclusiva viene accettata da tutti gli iscritti con
dichiarazione espressa al momento della loro iscrizione.
2. Esso e' composto da tre membri, aventi particolare esperienza
politica, amministrativa o giuridica.
3. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni
fino alla scadenza del mandato congressuale della Direzione Nazionale
e sono rieleggibili; la loro carica e' incompatibile con qualsiasi
altro incarico di Partito.
4. Il Collegio dei Probiviri elegge un suo Presidente.
5. Il Collegio dei Probiviri delibera sulle controversie di cui
al primo comma; sui comportamenti degli iscritti in relazione alla
vita di Partito; sulla conformita' allo Statuto di deliberazioni,
atti e comportamenti degli Organi del Partito; sulle impugnazioni
delle misure disciplinari adottate dalla Direzione Nazionale; sui
ricorsi presentati contro le decisioni di scioglimento e
commissariamento degli organi regionali, provinciali o territoriali,
adottate dalla Direzione Nazionale stessa. In occasione delle
riunioni dell'Assemblea e del Congresso, il Collegio dei Probiviri
svolge il ruolo di commissione verifica poteri, conformemente agli
articoli 8 e 8-bis.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 10, il
ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere proposto sulla base di
una memoria scritta firmata dal soggetto proponente e da indirizzarsi
al Segretario. A seguito del ricorso, il procedimento si svolge sulla
base del contraddittorio fra il proponente e i controinteressati e
assicurando sempre a questi il diritto di difesa, mediante lo scambio
di memorie scritte nei termini che verranno assegnati dallo stesso
Collegio dei Probiviri.