Art. 15. 
                         Organo di Controllo 
 
    1. L'Organo di Controllo puo' essere collegiale o monocratico. 
    2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra
i soggetti di cui all'art.  2397,  comma  2  del  Codice  Civile.  Ai
componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice
Civile.  
    3. L'Organo di Controllo e'  eletto  dalla  Direzione  Nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 9. Esso dura in carica tre anni e i
suoi componenti sono rieleggibili. 
    4. L'Organo di Controllo ha, tra l'altro, competenze di controllo
contabile ed amministrativo. Verifica la rispondenza della  struttura
amministrativa e delle spese alle finalita'  statutarie.  Formula  il
suo parere in merito al bilancio di esercizio secondo quanto previsto
dalla normativa in materia e lo trasmette all'Assemblea  in  sede  di
approvazione.