Art. 15.
Organo di Controllo
1. L'Organo di Controllo puo' essere collegiale o monocratico.
2. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra
i soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Ai
componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice
Civile.
3. L'Organo di Controllo e' eletto dalla Direzione Nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 9. Esso dura in carica tre anni e i
suoi componenti sono rieleggibili.
4. L'Organo di Controllo ha, tra l'altro, competenze di controllo
contabile ed amministrativo. Verifica la rispondenza della struttura
amministrativa e delle spese alle finalita' statutarie. Formula il
suo parere in merito al bilancio di esercizio secondo quanto previsto
dalla normativa in materia e lo trasmette all'Assemblea in sede di
approvazione.