Art. 16. 
           Disposizioni generali sui livelli territoriali 
 
    1.  Le  Direzioni  Provinciali,  le  Direzioni  Regionali  e   le
Direzioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto  di
rispettiva  competenza,  e  nell'ambito  degli   indirizzi   politici
definiti dagli Organi Nazionali del  Partito,  determinano  la  linea
politica a livello locale e regionale, nonche' il posizionamento  del
Partito nelle competizioni elettorali locali e regionali. 
    2.   La   Direzione   Nazionale,   secondo    criteri    generali
preventivamente stabiliti, su proposta del Segretario  e  sentito  il
Tesoriere, destina  ogni  anno  una  quota  del  budget  annuale  non
inferiore al 10% (dieci per cento) delle risorse percepite attraverso
il  tesseramento   nell'ambito   della   articolazione   territoriale
interessata, al fine di supportare il finanziamento  delle  attivita'
del Partito a livello locale.