Art. 16.
Disposizioni generali sui livelli territoriali
1. Le Direzioni Provinciali, le Direzioni Regionali e le
Direzioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, per quanto di
rispettiva competenza, e nell'ambito degli indirizzi politici
definiti dagli Organi Nazionali del Partito, determinano la linea
politica a livello locale e regionale, nonche' il posizionamento del
Partito nelle competizioni elettorali locali e regionali.
2. La Direzione Nazionale, secondo criteri generali
preventivamente stabiliti, su proposta del Segretario e sentito il
Tesoriere, destina ogni anno una quota del budget annuale non
inferiore al 10% (dieci per cento) delle risorse percepite attraverso
il tesseramento nell'ambito della articolazione territoriale
interessata, al fine di supportare il finanziamento delle attivita'
del Partito a livello locale.