Art. 17. 
             Organi Regionali e delle Province Autonome 
 
    1. In ogni Regione e nelle  Province  Autonome  di  Trento  e  di
Bolzano/Bozen, gli iscritti si riuniscono in Congresso, convocato dal
Segretario regionale del Partito, ed eleggono secondo  i  principi  e
con le modalita' previste dagli articoli  7  e  8-bis  un  Segretario
Regionale o della  Provincia  autonoma,  che  somma  le  funzioni  di
Segretario e di Presidente territoriale, e una Direzione, che  assume
anche le funzioni di Assemblea. Nella  composizione  della  Direzione
Regionale  e  di  quella  delle  Province  autonome   si   assicurano
l'equilibrata rappresentanza di genere, la  tutela  delle  minoranze,
una adeguata rappresentanza di iscritti di eta' inferiore ai 36 anni. 
    2. La Direzione Regionale e' presieduta dal Segretario  Regionale
e composta dai Segretari Provinciali. 
    3. La  Direzione  della  Provincia  autonoma  e'  presieduta  dal
Segretario della Provincia  Autonoma  e  composta  da  un  numero  di
iscritti pari al 10% degli iscritti totali  nell'ambito  territoriale
corrispondente, entro un massimo di trenta membri. 
    4. Alla Direzione  Regionale  e  al  Segretario  Regionale,  alla
Direzione della Provincia autonoma e al  Segretario  della  Provincia
autonoma spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri  e
doveri  previsti,  rispettivamente,  dall'art.  8  per   l'Assemblea,
dall'art. 9 per la Direzione Nazionale e dagli articoli 10 e  11  per
il Presidente  del  Partito  e  il  Segretario  Nazionale  in  quanto
applicabili. 
    5. Ciascuna Direzione Regionale e ciascuna Direzione di Provincia
autonoma nomina un Tesoriere che agisce in raccordo con il  Tesoriere
Nazionale. 
    Il  Congresso  Regionale  elegge  i  propri   rappresentanti   al
Congresso Nazionale, secondo quanto previsto dall'art.  8-bis,  comma
3.