Art. 17.
Organi Regionali e delle Province Autonome
1. In ogni Regione e nelle Province Autonome di Trento e di
Bolzano/Bozen, gli iscritti si riuniscono in Congresso, convocato dal
Segretario regionale del Partito, ed eleggono secondo i principi e
con le modalita' previste dagli articoli 7 e 8-bis un Segretario
Regionale o della Provincia autonoma, che somma le funzioni di
Segretario e di Presidente territoriale, e una Direzione, che assume
anche le funzioni di Assemblea. Nella composizione della Direzione
Regionale e di quella delle Province autonome si assicurano
l'equilibrata rappresentanza di genere, la tutela delle minoranze,
una adeguata rappresentanza di iscritti di eta' inferiore ai 36 anni.
2. La Direzione Regionale e' presieduta dal Segretario Regionale
e composta dai Segretari Provinciali.
3. La Direzione della Provincia autonoma e' presieduta dal
Segretario della Provincia Autonoma e composta da un numero di
iscritti pari al 10% degli iscritti totali nell'ambito territoriale
corrispondente, entro un massimo di trenta membri.
4. Alla Direzione Regionale e al Segretario Regionale, alla
Direzione della Provincia autonoma e al Segretario della Provincia
autonoma spettano, nel territorio di competenza, i medesimi poteri e
doveri previsti, rispettivamente, dall'art. 8 per l'Assemblea,
dall'art. 9 per la Direzione Nazionale e dagli articoli 10 e 11 per
il Presidente del Partito e il Segretario Nazionale in quanto
applicabili.
5. Ciascuna Direzione Regionale e ciascuna Direzione di Provincia
autonoma nomina un Tesoriere che agisce in raccordo con il Tesoriere
Nazionale.
Il Congresso Regionale elegge i propri rappresentanti al
Congresso Nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 8-bis, comma
3.