Art. 18. 
                         Organi Provinciali 
 
    1. In ogni Provincia, diversa dalle Province Autonome di Trento e
di Bolzano/Bozen, gli iscritti si riuniscono in Congresso,  convocato
dal Segretario provinciale uscente, ed eleggono secondo i principi  e
con le modalita' previste dagli articoli  7  e  8-bis  un  Segretario
Provinciale, con funzioni di Segretario e Presidente nella rispettiva
Provincia, e una Direzione provinciale, che assume anche le  funzioni
di Assemblea. 
    2. Alla Direzione e al Segretario  spettano,  nel  territorio  di
competenza, i medesimi poteri  e  doveri  previsti,  rispettivamente,
dall'art. 8 per l'Assemblea, dall'art. 9 per la Direzione  Nazionale,
dagli articoli 10 e 11 per il Presidente del Partito e il  Segretario
Nazionale in quanto applicabili. 
    3. La Direzione provinciale  e'  presieduta  dal  Segretario.  Il
numero dei componenti di ciascuna Direzione provinciale e'  stabilito
dalla  Direzione  regionale,  in  considerazione  del  numero   degli
iscritti nella Provincia e in conformita' ai principi di  semplicita'
della organizzazione del partito, della equilibrata rappresentanza di
genere; della tutela delle minoranze, della  adeguata  rappresentanza
di iscritti di eta' inferiore ai 36 anni. 
    4.  La  Direzione  provinciale  definisce  l'organizzazione   del
Partito nel territorio di propria pertinenza.