Art. 18.
Organi Provinciali
1. In ogni Provincia, diversa dalle Province Autonome di Trento e
di Bolzano/Bozen, gli iscritti si riuniscono in Congresso, convocato
dal Segretario provinciale uscente, ed eleggono secondo i principi e
con le modalita' previste dagli articoli 7 e 8-bis un Segretario
Provinciale, con funzioni di Segretario e Presidente nella rispettiva
Provincia, e una Direzione provinciale, che assume anche le funzioni
di Assemblea.
2. Alla Direzione e al Segretario spettano, nel territorio di
competenza, i medesimi poteri e doveri previsti, rispettivamente,
dall'art. 8 per l'Assemblea, dall'art. 9 per la Direzione Nazionale,
dagli articoli 10 e 11 per il Presidente del Partito e il Segretario
Nazionale in quanto applicabili.
3. La Direzione provinciale e' presieduta dal Segretario. Il
numero dei componenti di ciascuna Direzione provinciale e' stabilito
dalla Direzione regionale, in considerazione del numero degli
iscritti nella Provincia e in conformita' ai principi di semplicita'
della organizzazione del partito, della equilibrata rappresentanza di
genere; della tutela delle minoranze, della adeguata rappresentanza
di iscritti di eta' inferiore ai 36 anni.
4. La Direzione provinciale definisce l'organizzazione del
Partito nel territorio di propria pertinenza.