Art. 19.
Elezioni europee, nazionali e locali
1. La selezione delle candidature degli iscritti per le elezioni
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del
Parlamento nazionale, dei Consigli delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali, di organismi
sovracomunali e di zona, nonche' quelle per le cariche di Sindaco e
di Presidente di regione e di provincia autonoma interverra' sulla
base di autocandidature da parte degli iscritti, accompagnate da un
curriculum vitae.
2. Le candidature cosi' presentate relative ai Consigli delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei
Consigli comunali, di organismi sovracomunali e di zona, nonche'
quelle per le cariche di Sindaco e di Presidente di regione e di
provincia autonoma saranno esaminate e deliberate da parte degli
organi delle corrispondenti articolazioni territoriali, che
comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale.
3. Le candidature cosi' presentate relative al Parlamento
nazionale saranno esaminate e deliberate dagli organi regionali del
partito competenti territorialmente per i rispettivi collegi e dal
Rappresentante degli Iscritti residenti all'Estero, che si
consultera', per quanto possibile, con gli iscritti residenti
all'estero, per i seggi dei rappresentanti degli italiani all'estero;
questi comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale,
dalla quale, dopo essere state vagliate, saranno direttamente
ratificate o respinte.
4. Le candidature cosi' presentate relative ai membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia saranno esaminate e
deliberate in seduta congiunta o comunque coordinandosi tra loro da
parte degli Organi regionali del partito competenti territorialmente
per i rispettivi collegi, che comunicheranno le proprie decisioni
alla Direzione Nazionale, dalla quale, dopo essere state vagliate,
saranno direttamente ratificate o respinte.
5. Le candidature di soggetti non iscritti sono prese in
considerazione, purche' gli stessi abbiano un profilo coerente con i
principi ispiratori del Partito e s'impegnino a conformare la propria
attivita' a quanto previsto dall'art. 3.
6. Restano in ogni caso salvi i poteri della Direzione Nazionale
di cui all'art. 9.