Art. 19. 
                Elezioni europee, nazionali e locali 
 
    1. La selezione delle candidature degli iscritti per le  elezioni
dei  membri  del  Parlamento  europeo   spettanti   all'Italia,   del
Parlamento nazionale, dei Consigli delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano e dei Consigli comunali, di organismi
sovracomunali e di zona, nonche' quelle per le cariche di  Sindaco  e
di Presidente di regione e di provincia  autonoma  interverra'  sulla
base di autocandidature da parte degli iscritti, accompagnate  da  un
curriculum vitae. 
    2. Le candidature cosi' presentate  relative  ai  Consigli  delle
regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  dei
Consigli comunali, di organismi  sovracomunali  e  di  zona,  nonche'
quelle per le cariche di Sindaco e di  Presidente  di  regione  e  di
provincia autonoma saranno esaminate  e  deliberate  da  parte  degli
organi   delle   corrispondenti   articolazioni   territoriali,   che
comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione Nazionale. 
    3.  Le  candidature  cosi'  presentate  relative  al   Parlamento
nazionale saranno esaminate e deliberate dagli organi  regionali  del
partito competenti territorialmente per i rispettivi  collegi  e  dal
Rappresentante  degli   Iscritti   residenti   all'Estero,   che   si
consultera',  per  quanto  possibile,  con  gli  iscritti   residenti
all'estero, per i seggi dei rappresentanti degli italiani all'estero;
questi comunicheranno le proprie decisioni alla Direzione  Nazionale,
dalla  quale,  dopo  essere  state  vagliate,  saranno   direttamente
ratificate o respinte. 
    4.  Le  candidature  cosi'  presentate  relative  ai  membri  del
Parlamento  europeo  spettanti   all'Italia   saranno   esaminate   e
deliberate in seduta congiunta o comunque coordinandosi tra  loro  da
parte degli Organi regionali del partito competenti  territorialmente
per i rispettivi collegi, che  comunicheranno  le  proprie  decisioni
alla Direzione Nazionale, dalla quale, dopo  essere  state  vagliate,
saranno direttamente ratificate o respinte. 
    5.  Le  candidature  di  soggetti  non  iscritti  sono  prese  in
considerazione, purche' gli stessi abbiano un profilo coerente con  i
principi ispiratori del Partito e s'impegnino a conformare la propria
attivita' a quanto previsto dall'art. 3. 
    6. Restano in ogni caso salvi i poteri della Direzione  Nazionale
di cui all'art. 9.