Art. 20. 
                             Patrimonio 
 
    Il patrimonio del Partito  -  comprensivo  di  eventuali  ricavi,
rendite,  proventi  ed  altre  entrate  comunque  denominate   -   e'
utilizzato per lo svolgimento  delle  attivita'  statutarie  ai  fini
dell'esclusivo perseguimento delle finalita' civiche, politiche e  di
utilita' sociale.