Art. 21. 
                Divieto di distribuzione degli utili 
 
    Il Partito ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate,  ai
propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso  o  di
ogni  altra  ipotesi  di  scioglimento   individuale   del   rapporto
associativo.