Art. 21.
Divieto di distribuzione degli utili
Il Partito ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai
propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri
componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di
ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.