Art. 22. 
                         Risorse economiche 
 
    1. Il Partito puo' trarre le risorse  economiche,  necessarie  al
suo funzionamento e allo  svolgimento  della  propria  attivita',  da
fonti  diverse,  quali:  quote  associative,  contributi  pubblici  e
privati, donazioni  e  lasciti  testamentari,  rendite  patrimoniali,
proventi da attivita' di raccolta fondi e  da  altre  fonti  conformi
alla legge. 
    2. I mezzi finanziari del Partito sono depositati e  amministrati
su conti bancari e/o postali intestati al Partito, sui  quali  potra'
operare solo il Tesoriere.