Art. 22.
Risorse economiche
1. Il Partito puo' trarre le risorse economiche, necessarie al
suo funzionamento e allo svolgimento della propria attivita', da
fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e
privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali,
proventi da attivita' di raccolta fondi e da altre fonti conformi
alla legge.
2. I mezzi finanziari del Partito sono depositati e amministrati
su conti bancari e/o postali intestati al Partito, sui quali potra'
operare solo il Tesoriere.