Art. 23.
Bilanci e Rendiconto di esercizio
Il Partito deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo
annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso e' predisposto dal Tesoriere, viene approvato dalla
Assemblea indicativamente entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio cui si riferisce lo stesso.
A ciascun associato e' assicurato il diritto di ricevere dal
Tesoriere informazioni sulla gestione economico-finanziaria del
Partito. Ogni richiesta in merito deve essere indirizzata al
Presidente e al Segretario.