Art. 23. 
                  Bilanci e Rendiconto di esercizio 
 
    Il Partito deve redigere  il  bilancio  preventivo  e  consuntivo
annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. 
    Esso  e'  predisposto  dal  Tesoriere,  viene   approvato   dalla
Assemblea  indicativamente  entro   quattro   mesi   dalla   chiusura
dell'esercizio cui si riferisce lo stesso. 
    A ciascun associato e' assicurato  il  diritto  di  ricevere  dal
Tesoriere  informazioni  sulla  gestione  economico-finanziaria   del
Partito.  Ogni  richiesta  in  merito  deve  essere  indirizzata   al
Presidente e al Segretario.