Art. 24.
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento del Partito, il patrimonio
residuo e' devoluto da quando sara' operativo, e salva diversa
destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni secondo
quanto verra' disposto dall'Assemblea.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori
preferibilmente scelti tra i propri iscritti.