Art. 24. 
          Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo 
 
    In caso di estinzione o scioglimento del Partito,  il  patrimonio
residuo e' devoluto  da  quando  sara'  operativo,  e  salva  diversa
destinazione imposta  dalla  Legge,  ad  altre  associazioni  secondo
quanto verra' disposto dall'Assemblea. 
    L'Assemblea provvede  alla  nomina  di  uno  o  piu'  liquidatori
preferibilmente scelti tra i propri iscritti.