Art. 25. 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Per la prima applicazione dello Statuto, oltre a  quelle  gia'
espressamente disposte dagli articoli  precedenti,  si  applicano  le
seguenti deroghe. 
    2. Per il primo Congresso, da celebrarsi nell'anno 2025, si forma
un   apposito   «Comitato    per    il    Congresso    del    Partito
Liberaldemocratico», d'ora in poi chiamato «Comitato». Ne fanno parte
i presidenti, o loro delegati, delle  seguenti  associazioni:  Libdem
Europei, Orizzonti liberali, Nos,  Liberal  Forum.  Ne  fanno  parte,
inoltre, due componenti designati da Libdem Europei;  due  componenti
designati da Orizzonti liberali; un componente designato  da  Liberal
Forum; un componente designato da  Nos.  Tali  designazioni  dovranno
essere effettuate dai rispettivi movimenti entro la data dell'8 marzo
2025. 
    3. Il Comitato: 
      sovrintende alle iscrizioni e determina la quota di  iscrizione
per il 2025; 
      convoca il Congresso Nazionale; 
      garantisce il regolare funzionamento del percorso  congressuale
e scrive, per quanto  non  previsto  nello  Statuto,  il  regolamento
congressuale; 
      sulla base delle iscrizioni al Partito effettuate entro  il  20
maggio 2025, forma l'elenco dei soggetti aventi l'elettorato  passivo
per l'elezione dei componenti del Congresso; e,  di  conseguenza,  il
numero dei rappresentanti assegnati a ciascuna  regione  e  provincia
autonoma;  forma  la  sezione  A  dell'elenco  dei  soggetti   aventi
l'elettorato attivo per l'elezione dei componenti del Congresso; 
      sulla base delle iscrizioni effettuate tra il 21 maggio e il 10
giugno 2025, forma la sezione B dell'elenco dei  soggetti  aventi  il
solo elettorato attivo per l'elezione dei componenti del Congresso; 
      convoca i Congressi regionali e quelli delle Province  autonome
di Trento e Bolzano, per  la  sola  elezione  dei  rappresentanti  al
Congresso Nazionale, in una data compresa tra il 10 e  il  20  giugno
2025; 
      dirige il Partito in  via  transitoria  fino  all'elezione  del
Segretario e  dell'Assemblea  Nazionale,  ferma  restando  la  legale
rappresentanza in via  transitoria  in  capo  all'attuale  Presidente
Andrea Marcucci; 
      designa un tesoriere per il periodo di gestione transitoria; 
      regola,  mediante  apposito  Regolamento,  le  modalita'  della
rappresentanza del Partito a livello locale. 
    4. Il primo Congresso e' presieduto a  rotazione  dai  Presidenti
delle quattro Associazioni piu' sopra citate. 
    5. In deroga all'art. 8-bis, sono componenti del primo  Congresso
del Partito: almeno un Congressista  per  ogni  regione  e  provincia
autonoma,  in  numero  complessivo  di  21  e   3   Congressisti   in
rappresentanza degli iscritti residenti all'estero; per  la  restante
parte i rimanenti Congressisti saranno eletti su base regionale o  di
provincia  autonoma,  nel  numero  di  ulteriori  276   Congressisti,
ripartendo i seggi proporzionalmente  sulla  base  del  numero  degli
iscritti in ciascuna Regione o Provincia autonoma alla  data  del  20
maggio  2025.  Al  primo  Congresso  le  votazioni  avverranno  senza
espressione   di   preferenze   e   i   seggi   saranno   distribuiti
esclusivamente  secondo  l'ordine  di   lista,   ferma   ogni   altra
previsione. 
    6. L'Assemblea Nazionale si  riunisce  entro  i  quindici  giorni
successivi alla conclusione del Congresso per provvedere all'elezione
del Presidente e della Direzione del Partito.  Essa  e'  convocata  e
presieduta dal componente piu' anziano. 
    7.  Al  legale  rappresentante  viene  conferito  il  potere   di
apportare  le  modifiche  che  dovessero   essere   richieste   dalla
Commissione di garanzia degli statuti  e  per  la  trasparenza  e  il
controllo dei rendiconti dei partiti  politici  insediata  presso  il
Parlamento italiano, per la registrazione del presente Statuto presso
il Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi  del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. 
 
                               Simbolo 
 
    Si allega al presente atto, distinto  con  la  lettera  «A»,  per
costituire  parte  integrante  dello  statuto,  la   rappresentazione
grafica del simbolo del partito descritto nello statuto stesso. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico