Art. 3. 
                    Scopo, finalita' ed attivita' 
 
    1. Il Partito, costituito nelle forme previste e disciplinate dal
codice civile per le associazioni non riconosciute, non ha  scopo  di
lucro e mira a perseguire finalita' politiche e sociali  concorrendo,
con metodo democratico, alla  formazione  della  politica  nazionale,
europea ed internazionale. 
    2. In conformita' al proprio Manifesto dei Valori, il Partito  si
riconosce nell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici  per  l'Europa
(ALDE), nella Dichiarazione Universale  dei  Diritti  dell'Uomo,  nei
valori fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nei
valori e nei principi delle societa'  liberali  occidentali  espressi
dal Manifesto di Oxford del 1947 dell'Internazionale Liberale e nelle
istituzioni internazionali multilaterali volte alla risoluzione delle
controversie e alla promozione della cooperazione tra i popoli. 
    3. Il Partito  nasce  per  promuovere  le  liberta'  individuali,
economiche e civili e moltiplicare le opportunita' di scelta  per  il
maggior numero possibile di individui, con  l'ambizione  di  dare  ad
ogni persona pari opportunita' per esprimere  al  meglio  il  proprio
potenziale. 
    4. Il Partito afferma come valori fondanti i seguenti: 
      a) il binomio inscindibile tra democrazia politica ed  economia
di mercato, la difesa delle societa' occidentali contro ogni tipo  di
minaccia che mini alle fondamenta i principi di liberta' economica  e
politica; 
      b) l'atlantismo e il completamento  dell'integrazione  europea,
nel  rispetto  del  principio  di   sussidiarieta',   quali   bussole
fondamentali dell'azione in politica  estera  e  in  tutte  le  altre
politiche pubbliche; 
      c) l'allargamento delle possibilita' di scelta degli individui,
quale criterio di progresso sociale; 
      d) l'uguaglianza dei punti di partenza; 
      e) la promozione del talento e del potenziale di  ogni  persona
attraverso l'indispensabile connubio tra merito e pari  opportunita',
garantendo a ognuno il diritto  di  realizzarsi  e  autodeterminarsi,
indipendentemente dal genere, l'origine, la religione e la condizione
sociale; 
      f) l'istruzione,  la  cultura  e  il  sistema  formativo  quali
principali strumenti di liberta', di creazione  di  opportunita'  per
garantire la possibilita'  di  emancipazione  personale,  sociale  ed
economica di ogni persona; 
      g) il mercato quale miglior strumento per allocare le  risorse,
la promozione di politiche  di  liberalizzazione  dei  mercati  e  di
affermazione della  concorrenza  come  strumento  di  moltiplicazione
delle opportunita' e di promozione della democrazia economica; 
      h)  il  mercato  quale  istituzione  sociale  da  costruire   e
continuamente modellare attraverso  un'efficace  ma  limitata  azione
pubblica; 
      i)  l'azione  pubblica  per  la  difesa  dei  diritti  sociali,
attraverso un  potenziamento  dell'efficacia  e  dell'efficienza  dei
servizi pubblici; 
      j) le politiche di welfare che mettano al  centro  la  persona,
garantendo pari opportunita' di  partenza  e  sostenendo  chi  e'  in
difficolta', ma, al tempo stesso, valorizzando il merito, l'autonomia
e l'ambizione; 
      k) la difesa e l'espansione dei diritti civili, quali strumento
di realizzazione della liberta'  personale  e  dell'affermazione  del
diritto di scelta; 
      l)  l'equita'  intergenerazionale   che   assicuri   che   ogni
generazione  abbia  quantomeno  le  stesse  opportunita'  di   quella
precedente; 
      m) le quattro liberta' fondamentali dei Trattati europei; 
      n) nell'ambito della tutela della liberta' di  movimento  delle
persone il necessario raccordo con  le  necessita'  di  tutela  della
sicurezza  e  il  contrasto  ad  ogni  forma  di  illegalita'  e   di
sfruttamento per quanto concerne l'immigrazione; 
      o) lo stato di diritto; il garantismo; la terzieta' del giudice
nel contraddittorio tra parti con  uguali  dignita';  la  separazione
delle  carriere  dei  magistrati;  la  responsabilita'   civile   dei
magistrati; il rispetto della presunzione d'innocenza; 
      p)  la  forma-partito  come  quella  migliore  per  organizzare
l'attivita' politica e la raccolta del consenso; partiti organizzati,
contendibili e radicati nella societa', con leadership riconosciute e
autorevoli ma senza nessuna forma di  esclusiva  identificazione  tra
leadership e partito. 
    5.  L'adesione  al  Partito  presuppone  l'adesione  al  presente
Statuto nonche' ai principi e agli scopi contenuti nel  Manifesto  di
Valori e qui solo sommariamente richiamati e obbliga  ad  operare  in
conformita' e per il perseguimento degli stessi nella propria  azione
politica, rispettando le decisioni e le  deliberazioni  degli  Organi
competenti.   Il   Partito   non   attua   altre   limitazioni,   ne'
discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli
iscritti che s'impegnino in tal senso. 
    6.  Il  Partito  puo'  esercitare,  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni di legge relative al finanziamento di  partiti  ed  enti
con scopi politici, anche attivita' di  raccolta  fondi  al  fine  di
finanziare le proprie attivita' nel rispetto dei principi di verita',
trasparenza e correttezza nei rapporti con i  sostenitori  e  con  il
pubblico. 
    7. Gli atti che impegnano il Partito sono approvati sulla base di
deliberazioni adottate da parte degli Organi competenti, nei  termini
e secondo le procedure previste nel presente Statuto. 
    8. Il Partito si impegna a contrastare e rimuovere ogni  tipo  di
ostacolo alla partecipazione degli iscritti e a promuovere con azioni
positive il superamento di ogni forma di discriminazione  di  genere,
nei modi e nelle forme previste dallo Statuto. Si impegna,  altresi',
nei modi e nelle  forme  previste  dallo  Statuto,  a  promuovere  la
partecipazione dei  giovani  alla  formazione  e  all'attuazione  del
proprio indirizzo politico.