Art. 6.
Perdita della qualifica di iscritto
1. La qualifica di iscritto si perde per morte, recesso, mancato
rinnovo della iscrizione o esclusione.
2. L'iscritto che contravviene gravemente agli obblighi del
presente Statuto o a quelli previsti negli eventuali Regolamenti
interni e nelle deliberazioni degli Organi del Partito, che arreca
danni materiali o morali al Partito, che impegna il nome del Partito
senza esserne autorizzato dagli Organi competenti, che svolge
attivita' politiche in contrasto con i principi ai quali il Partito
si informa o con gli scopi che esso persegue, puo' essere sottoposto
a procedimento disciplinare, che puo' comportare, per le ipotesi piu'
gravi, anche l'esclusione dal Partito mediante decisione della
Direzione Nazionale, impugnabile di fronte al Collegio dei Probiviri.
3. L'iscritto puo' sempre recedere dal Partito prima che il
periodo annuale di tesseramento giunga a scadenza, tramite
comunicazione a mezzo e-mail alla Segreteria Nazionale.
4. I diritti di partecipazione al Partito sono personali, salve
le ipotesi di esercizio di tali diritti mediante delega nei termini
ed alle condizioni previste dal presente Statuto.
5. Le somme versate per l'iscrizione al Partito non sono
rimborsabili e/o trasmissibili.
6. Gli iscritti, anche nel caso cessino di appartenere al
Partito, non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.