Art. 6. 
                 Perdita della qualifica di iscritto 
 
    1. La qualifica di iscritto si perde per morte, recesso,  mancato
rinnovo della iscrizione o esclusione. 
    2. L'iscritto  che  contravviene  gravemente  agli  obblighi  del
presente Statuto o a  quelli  previsti  negli  eventuali  Regolamenti
interni e nelle deliberazioni degli Organi del  Partito,  che  arreca
danni materiali o morali al Partito, che impegna il nome del  Partito
senza  esserne  autorizzato  dagli  Organi  competenti,  che   svolge
attivita' politiche in contrasto con i principi ai quali  il  Partito
si informa o con gli scopi che esso persegue, puo' essere  sottoposto
a procedimento disciplinare, che puo' comportare, per le ipotesi piu'
gravi,  anche  l'esclusione  dal  Partito  mediante  decisione  della
Direzione Nazionale, impugnabile di fronte al Collegio dei Probiviri. 
    3. L'iscritto puo' sempre  recedere  dal  Partito  prima  che  il
periodo  annuale  di  tesseramento   giunga   a   scadenza,   tramite
comunicazione a mezzo e-mail alla Segreteria Nazionale. 
    4. I diritti di partecipazione al Partito sono  personali,  salve
le ipotesi di esercizio di tali diritti mediante delega  nei  termini
ed alle condizioni previste dal presente Statuto. 
    5.  Le  somme  versate  per  l'iscrizione  al  Partito  non  sono
rimborsabili e/o trasmissibili. 
    6. Gli  iscritti,  anche  nel  caso  cessino  di  appartenere  al
Partito, non hanno alcun diritto sul patrimonio dello stesso.