Art. 7. 
                               Organi 
 
    Sono organi del Partito: 
      il Congresso Nazionale; 
      l'Assemblea Nazionale; 
      la Direzione Nazionale; 
      il Segretario Nazionale; 
      la Segreteria Nazionale; 
      il Presidente Nazionale; 
      il Tesoriere Nazionale; 
      i Segretari Regionali o di Province  Autonome  e  le  Direzioni
Regionali o di Province Autonome; 
      i Segretari e le Direzioni Provinciali; 
      il Comitato Tecnico-scientifico; 
      il Collegio dei Probiviri; 
      l'Organo di Controllo. 
    2. Salvo che sia diversamente stabilito, le riunioni degli Organi
Collegiali  sono  validamente  costituite  quando  sia  presente   la
maggioranza assoluta dei componenti. Ciascuna delibera  degli  Organi
collegiali  si  considera  approvata  con   voto   favorevole   della
maggioranza dei voti espressi dai  presenti.  A  tale  fine,  non  si
computano tra i presenti coloro che dichiarano di astenersi. 
    3. Salvo che sia diversamente stabilito, le riunioni degli Organi
collegiali sono convocate dai relativi Presidenti, con un ragionevole
preavviso,  salvo  casi  di  comprovata  estrema  urgenza,   con   la
comunicazione a tutti i componenti  dell'Organo  Collegiale  medesimo
degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni degli Organi
Collegiali  possono  essere  convocate   anche   su   richiesta   dei
componenti, nella percentuale stabilita espressamente  dallo  Statuto
o, in mancanza, dai Regolamenti di organizzazione e di  funzionamento
di ciascun Organo. 
    4. Tutte le delibere relative a persone, ivi  incluse  le  nomine
degli Organi statutari, si svolgono a scrutinio segreto. 
    5. Le riunioni degli Organi collegiali  possono  svolgersi  anche
esclusivamente per  video-conferenza,  nel  rispetto  delle  seguenti
regole,  dell'osservanza  delle  quali  deve  essere  dato  atto  nei
relativi verbali: 
      per partecipare alla riunione, ciascun  avente  diritto  dovra'
registrarsi in via elettronica  con  almeno  un  giorno  di  anticipo
rispetto all'inizio dei lavori; 
      il Presidente accerta l'identita'  e  la  legittimazione  degli
intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e  proclama
i risultati della votazione; 
      e' fatto salvo il diritto di ciascun partecipante  di  chiedere
la verbalizzazione sintetica di posizioni personali o il  rilievo  di
fatti che possano esser rilevanti ai fini  della  legittimita'  della
riunione; 
      agli  aventi  diritto  e'  consentito   di   partecipare   alla
discussione e alle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno; 
      le votazioni devono svolgersi in simultanea mediante  strumenti
elettronici idonei a registrare in modo obiettivo l'esito del voto  e
- se la votazione e' a scrutinio segreto - a garantire la  segretezza
dei voti individuali  espressi,  nonche'  di  visionare,  ricevere  o
trasmettere documenti; 
      per quanto non espressamente  disciplinato  dalle  norme  dello
Statuto, l'organizzazione e il funzionamento degli organi  collegiali
e' disciplinato con apposito regolamento dell'Assemblea. 
    6. Le elezioni di tutti gli Organi collegiali si terranno con  il
metodo  D'Hondt,   salvo   che   non   sia   espressamente   previsto
diversamente. 
    7. Le delibere del Congresso Nazionale, della Direzione Nazionale
e  dell'Assemblea  Nazionale  sono  pubblicate,  per  intero  o   per
estratto, sul sito istituzionale del Partito.