Art. 7.
Organi
Sono organi del Partito:
il Congresso Nazionale;
l'Assemblea Nazionale;
la Direzione Nazionale;
il Segretario Nazionale;
la Segreteria Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Tesoriere Nazionale;
i Segretari Regionali o di Province Autonome e le Direzioni
Regionali o di Province Autonome;
i Segretari e le Direzioni Provinciali;
il Comitato Tecnico-scientifico;
il Collegio dei Probiviri;
l'Organo di Controllo.
2. Salvo che sia diversamente stabilito, le riunioni degli Organi
Collegiali sono validamente costituite quando sia presente la
maggioranza assoluta dei componenti. Ciascuna delibera degli Organi
collegiali si considera approvata con voto favorevole della
maggioranza dei voti espressi dai presenti. A tale fine, non si
computano tra i presenti coloro che dichiarano di astenersi.
3. Salvo che sia diversamente stabilito, le riunioni degli Organi
collegiali sono convocate dai relativi Presidenti, con un ragionevole
preavviso, salvo casi di comprovata estrema urgenza, con la
comunicazione a tutti i componenti dell'Organo Collegiale medesimo
degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni degli Organi
Collegiali possono essere convocate anche su richiesta dei
componenti, nella percentuale stabilita espressamente dallo Statuto
o, in mancanza, dai Regolamenti di organizzazione e di funzionamento
di ciascun Organo.
4. Tutte le delibere relative a persone, ivi incluse le nomine
degli Organi statutari, si svolgono a scrutinio segreto.
5. Le riunioni degli Organi collegiali possono svolgersi anche
esclusivamente per video-conferenza, nel rispetto delle seguenti
regole, dell'osservanza delle quali deve essere dato atto nei
relativi verbali:
per partecipare alla riunione, ciascun avente diritto dovra'
registrarsi in via elettronica con almeno un giorno di anticipo
rispetto all'inizio dei lavori;
il Presidente accerta l'identita' e la legittimazione degli
intervenuti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama
i risultati della votazione;
e' fatto salvo il diritto di ciascun partecipante di chiedere
la verbalizzazione sintetica di posizioni personali o il rilievo di
fatti che possano esser rilevanti ai fini della legittimita' della
riunione;
agli aventi diritto e' consentito di partecipare alla
discussione e alle votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno;
le votazioni devono svolgersi in simultanea mediante strumenti
elettronici idonei a registrare in modo obiettivo l'esito del voto e
- se la votazione e' a scrutinio segreto - a garantire la segretezza
dei voti individuali espressi, nonche' di visionare, ricevere o
trasmettere documenti;
per quanto non espressamente disciplinato dalle norme dello
Statuto, l'organizzazione e il funzionamento degli organi collegiali
e' disciplinato con apposito regolamento dell'Assemblea.
6. Le elezioni di tutti gli Organi collegiali si terranno con il
metodo D'Hondt, salvo che non sia espressamente previsto
diversamente.
7. Le delibere del Congresso Nazionale, della Direzione Nazionale
e dell'Assemblea Nazionale sono pubblicate, per intero o per
estratto, sul sito istituzionale del Partito.