Art. 8. 
                              Assemblea 
 
    1. L'Assemblea e' organo collegiale del Partito e dura in  carica
tre anni. 
    2. L'Assemblea  e'  presieduta  dal  Presidente  e  composta  dai
rappresentanti  eletti  dal  Congresso,  in   proporzione   ai   voti
conseguiti dalle liste presentate per il Congresso stesso. 
    3. Nella composizione dell'Assemblea, si assicura, ove possibile,
la parita' di genere e, comunque, la rappresentanza di un  terzo  per
ogni  genere.  Si  assicura,  altresi',  che  almeno  un  quinto  dei
componenti sia formato da iscritti che non abbiano ancora compiuto  i
36 anni di eta'. 
    4.  Il  numero  dei   componenti   dell'Assemblea   e'   pari   a
centocinquanta. A questi si aggiungono i componenti di diritto di cui
ai commi 5 e 6 che seguono. 
    5. Dell'Assemblea fanno parte di diritto, con diritto di voto, il
Segretario Nazionale, i Sindaci delle citta' capoluogo, i Consiglieri
regionali e i Parlamentari europei e italiani iscritti al Partito,  i
Segretari Regionali,  il  Responsabile  per  gli  Iscritti  residenti
all'Estero. 
    6. Fanno altresi' parte dell'Assemblea, senza diritto di  voto  e
senza  che  la  loro  presenza  incida  sul  quorum  costitutivo,  il
Tesoriere Nazionale, i componenti della  Direzione  Nazionale,  della
Segreteria Nazionale, del Collegio dei  Probiviri  e  dell'Organo  di
Controllo. 
    7. L'Assemblea e' convocata dal Presidente Nazionale  di  propria
iniziativa o su richiesta motivata di un quinto dei  suoi  componenti
aventi diritto di voto. 
    8. Ciascun componente dell'Assemblea puo' esercitare  il  proprio
diritto di voto personalmente o per  delega,  fermo  restando  che  a
ciascun componente all'Assemblea puo' essere conferita la  delega  di
non piu' di altri due componenti. 
    9. In prima convocazione, l'Assemblea e'  validamente  costituita
con la presenza della maggioranza assoluta dei  suoi  componenti  con
diritto di voto, in proprio o per delega.  In  seconda  convocazione,
l'Assemblea e' validamente costituita con la presenza di un terzo dei
suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega. 
    10. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o
di partecipazione di uno o  piu'  componenti  dell'Assemblea,  queste
vengono devolute al Collegio dei  Probiviri,  il  quale,  assunte  le
necessarie   informazioni   e   le    eventuali    prove,    provvede
tempestivamente a pronunciarsi, con deliberazione  motivata  in  modo
sintetico e inappellabile. 
    11. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una
per  l'approvazione  del   rendiconto   economico   patrimoniale   di
esercizio, nonche' quando se ne ravvisi la necessita'  da  parte  del
Presidente. 
    12. L'Assemblea ha le seguenti competenze: 
      a) elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente, che assume
anche la funzione di Presidente del Partito. Nel caso in  cui  nessun
candidato consegua nella prima votazione un  numero  di  voti  almeno
pari al 60% dei componenti, si procede immediatamente a  una  seconda
votazione, sempre a scrutinio segreto,  di  ballottaggio  tra  i  due
candidati piu' votati. Il Presidente dell'Assemblea resta  in  carica
per la  durata  del  mandato  dell'Assemblea  stessa  e  puo'  essere
revocato anticipatamente con  delibera  approvata  dalla  maggioranza
assoluta dei componenti dell'Assemblea stessa; 
      b) elegge la Direzione Nazionale,  con  le  modalita'  previste
dall'art. 9; 
      c) su mozione motivata, approvata con il voto favorevole  della
maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  puo'   sfiduciare   il
Segretario  Nazionale.  L'approvazione  della  mozione  di   sfiducia
comporta la  decadenza  del  Segretario  Nazionale,  della  Direzione
Nazionale e dell'Assemblea stessa.  Il  Presidente  Nazionale  assume
temporaneamente le  funzioni  degli  organi  decaduti,  limitatamente
all'ordinaria amministrazione, e provvede a  convocare  il  Congresso
Nazionale del Partito, entro i tre mesi successivi; 
      d) su proposta del Segretario Nazionale,  elegge  il  Tesoriere
Nazionale, tra gli iscritti in possesso di  comprovati  requisiti  di
onorabilita' e di adeguata professionalita' nella materia; l'elezione
avviene con le modalita' previste dall'art. 12; 
      e)  adotta  un  Regolamento  per  il  proprio  funzionamento  e
l'organizzazione dei propri lavori,  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza assoluta dei suoi  componenti  con  diritto  di  voto  in
proprio o per delega; 
      f) ha poteri di indirizzo della politica nazionale del Partito,
di organizzazione e funzionamento di tutti  gli  organismi  dirigenti
nazionali, di definizione dei  principi  essenziali  per  l'esercizio
dell'autonomia da parte delle Assemblee regionali e  delle  Assemblee
provinciali di Trento e  Bolzano.  A  questo  fine,  puo'  deliberare
mozioni,  ordini  del  giorno,  risoluzioni,  secondo  le   modalita'
previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni  plenarie,  sia
attraverso Commissioni permanenti o temporanee; 
      g) approva il bilancio preventivo e consuntivo  presentato  dal
Segretario Nazionale, su proposta del Tesoriere Nazionale,  acquisiti
i pareri della Direzione Nazionale e dell'Organo di Controllo; 
      h) delibera sulle modificazioni  dello  Statuto,  del  simbolo,
della sede e della denominazione del Partito. In questo caso, sia  in
prima  che  in  seconda  convocazione,  l'Assemblea  e'   validamente
costituita con la partecipazione della maggioranza assoluta dei  suoi
componenti, aventi diritto di voto,  in  proprio  o  per  delega;  la
delibera e' approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti; 
      i) delibera lo scioglimento del Partito e  la  devoluzione  del
patrimonio. In questo caso, l'Assemblea e' validamente costituita con
la presenza dei tre quarti dei  suoi  componenti  e  la  delibera  e'
approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi  dei
presenti; 
      j) indice votazioni e  consultazioni  degli  iscritti  mediante
voto  da  remoto  attraverso  piattaforme  per  il  voto  online,   a
condizione che sia garantita la segretezza e l'anonimato del voto; le
deliberazioni cosi' adottate hanno carattere meramente  consultivo  e
non vincolante.