Art. 8.
Assemblea
1. L'Assemblea e' organo collegiale del Partito e dura in carica
tre anni.
2. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente e composta dai
rappresentanti eletti dal Congresso, in proporzione ai voti
conseguiti dalle liste presentate per il Congresso stesso.
3. Nella composizione dell'Assemblea, si assicura, ove possibile,
la parita' di genere e, comunque, la rappresentanza di un terzo per
ogni genere. Si assicura, altresi', che almeno un quinto dei
componenti sia formato da iscritti che non abbiano ancora compiuto i
36 anni di eta'.
4. Il numero dei componenti dell'Assemblea e' pari a
centocinquanta. A questi si aggiungono i componenti di diritto di cui
ai commi 5 e 6 che seguono.
5. Dell'Assemblea fanno parte di diritto, con diritto di voto, il
Segretario Nazionale, i Sindaci delle citta' capoluogo, i Consiglieri
regionali e i Parlamentari europei e italiani iscritti al Partito, i
Segretari Regionali, il Responsabile per gli Iscritti residenti
all'Estero.
6. Fanno altresi' parte dell'Assemblea, senza diritto di voto e
senza che la loro presenza incida sul quorum costitutivo, il
Tesoriere Nazionale, i componenti della Direzione Nazionale, della
Segreteria Nazionale, del Collegio dei Probiviri e dell'Organo di
Controllo.
7. L'Assemblea e' convocata dal Presidente Nazionale di propria
iniziativa o su richiesta motivata di un quinto dei suoi componenti
aventi diritto di voto.
8. Ciascun componente dell'Assemblea puo' esercitare il proprio
diritto di voto personalmente o per delega, fermo restando che a
ciascun componente all'Assemblea puo' essere conferita la delega di
non piu' di altri due componenti.
9. In prima convocazione, l'Assemblea e' validamente costituita
con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti con
diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione,
l'Assemblea e' validamente costituita con la presenza di un terzo dei
suoi componenti con diritto di voto, in proprio o per delega.
10. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o
di partecipazione di uno o piu' componenti dell'Assemblea, queste
vengono devolute al Collegio dei Probiviri, il quale, assunte le
necessarie informazioni e le eventuali prove, provvede
tempestivamente a pronunciarsi, con deliberazione motivata in modo
sintetico e inappellabile.
11. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, di cui una
per l'approvazione del rendiconto economico patrimoniale di
esercizio, nonche' quando se ne ravvisi la necessita' da parte del
Presidente.
12. L'Assemblea ha le seguenti competenze:
a) elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente, che assume
anche la funzione di Presidente del Partito. Nel caso in cui nessun
candidato consegua nella prima votazione un numero di voti almeno
pari al 60% dei componenti, si procede immediatamente a una seconda
votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due
candidati piu' votati. Il Presidente dell'Assemblea resta in carica
per la durata del mandato dell'Assemblea stessa e puo' essere
revocato anticipatamente con delibera approvata dalla maggioranza
assoluta dei componenti dell'Assemblea stessa;
b) elegge la Direzione Nazionale, con le modalita' previste
dall'art. 9;
c) su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti, puo' sfiduciare il
Segretario Nazionale. L'approvazione della mozione di sfiducia
comporta la decadenza del Segretario Nazionale, della Direzione
Nazionale e dell'Assemblea stessa. Il Presidente Nazionale assume
temporaneamente le funzioni degli organi decaduti, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, e provvede a convocare il Congresso
Nazionale del Partito, entro i tre mesi successivi;
d) su proposta del Segretario Nazionale, elegge il Tesoriere
Nazionale, tra gli iscritti in possesso di comprovati requisiti di
onorabilita' e di adeguata professionalita' nella materia; l'elezione
avviene con le modalita' previste dall'art. 12;
e) adotta un Regolamento per il proprio funzionamento e
l'organizzazione dei propri lavori, con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti con diritto di voto in
proprio o per delega;
f) ha poteri di indirizzo della politica nazionale del Partito,
di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti
nazionali, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio
dell'autonomia da parte delle Assemblee regionali e delle Assemblee
provinciali di Trento e Bolzano. A questo fine, puo' deliberare
mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalita'
previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia
attraverso Commissioni permanenti o temporanee;
g) approva il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal
Segretario Nazionale, su proposta del Tesoriere Nazionale, acquisiti
i pareri della Direzione Nazionale e dell'Organo di Controllo;
h) delibera sulle modificazioni dello Statuto, del simbolo,
della sede e della denominazione del Partito. In questo caso, sia in
prima che in seconda convocazione, l'Assemblea e' validamente
costituita con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi
componenti, aventi diritto di voto, in proprio o per delega; la
delibera e' approvata dalla maggioranza assoluta dei presenti;
i) delibera lo scioglimento del Partito e la devoluzione del
patrimonio. In questo caso, l'Assemblea e' validamente costituita con
la presenza dei tre quarti dei suoi componenti e la delibera e'
approvata con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei
presenti;
j) indice votazioni e consultazioni degli iscritti mediante
voto da remoto attraverso piattaforme per il voto online, a
condizione che sia garantita la segretezza e l'anonimato del voto; le
deliberazioni cosi' adottate hanno carattere meramente consultivo e
non vincolante.