Art. 8-bis. 
                              Congresso 
 
    1. Ogni tre anni,  il  Presidente  indice  un  Congresso  per  il
rinnovo del Segretario Nazionale e dell'Assemblea  Nazionale  con  un
preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza degli  Organi
in carica, da celebrarsi entro i  trenta  giorni  successivi  a  tale
scadenza. In caso di mancata convocazione del Congresso da parte  del
Presidente entro tale  termine,  provvede,  in  via  suppletiva,  nei
quindici giorni successivi, il Presidente del Collegio dei Probiviri,
sentito il Segretario Nazionale in carica. 
    2. Sono componenti di diritto del Congresso, con diritto di voto,
il  Presidente  uscente,  che  presiede  il  Congresso   stesso,   il
Segretario uscente, i componenti della Direzione Nazionale uscente, i
Coordinatori Regionali e delle Province autonome. Sono componenti  di
diritto del Congresso, senza diritto  di  voto,  ma  con  diritto  di
parola, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei Probiviri. 
    3. La restante parte dei componenti  del  Congresso  (da  ora,  i
«Congressisti») e' eletta nel numero di 300 Congressisti  nell'ambito
dei Congressi Regionali e dei Congressi delle  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano  e  all'estero,  su  apposita   convocazione   dei
rispettivi Segretari regionali o dei Segretari di Provincia  autonoma
e del Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero, nei termini
stabiliti dal Presidente Nazionale, in  conformita'  ai  criteri  che
seguono: 
      a) l'elezione avviene mediante liste collegate a  un  candidato
Segretario Nazionale; 
      b) partecipano ai Congressi regionali e delle Province autonome
e alla votazione all'estero tutti coloro che,  rispettivamente,  sono
iscritti al Partito nella Regione e nella  provincia  autonoma  o  da
residenti  all'estero,  entro  il  termine  indicato   nell'atto   di
convocazione del Congresso da parte del Presidente nazionale; 
      c) e' eletto un  Congressista  per  ogni  regione  e  provincia
autonoma, in numero complessivo di 21 (ventuno); 
      d) sono eletti 3 (tre) Congressisti  dagli  iscritti  residenti
all'estero, come collegio  unico,  secondo  modalita'  tecniche  (non
esclusa, fra le altre, la votazione online da remoto) che  consentano
a tutti gli iscritti di partecipare; 
      e) 138 (centotrentotto) dei rimanenti Congressisti sono  eletti
su base regionale o di provincia autonoma, in proporzione  al  numero
degli iscritti in ciascuna regione o provincia autonoma  rispetto  al
numero degli iscritti su base nazionale alla data indicata  nell'atto
con il quale il Presidente convoca il Congresso; 
      f) 138 (centotrentotto) Congressisti sono infine eletti su base
regionale o di provincia  autonoma,  in  proporzione  percentuale  al
numero di voti ottenuti nella rispettiva regione o provincia autonoma
dal Partito o dalla coalizione di  partiti  e  movimenti  di  cui  il
Partito abbia fatto parte nelle ultime elezioni nazionali  o  europee
alle quali abbia partecipato; 
      g) nessuna regione o provincia autonoma puo' eleggere piu'  del
20% dei Congressisti spettanti  su  base  regionale  o  di  provincia
autonoma; qualora  una  regione  o  provincia  autonoma  superi  tale
soglia, il numero  dei  suoi  Congressisti  viene  abbassato  fino  a
raggiungere il numero spettante per una percentuale del 20%; 
      h)  possono  avere  Congressisti,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome con un numero di iscritti non inferiore a 10. 
    4. Per  presentare  una  lista  di  candidati  Congressisti  sono
necessari i seguenti requisiti: 
      a) una mozione politica che individui  gli  indirizzi  politici
che, secondo i proponenti, dovrebbero informare l'azione del  Partito
nel successivo triennio e un elenco di candidati per il Congresso non
superiore a quello assegnato alla Regione o alla Provincia Autonoma o
all'estero; 
      b) la dichiarazione di collegamento con un candidato Segretario
nazionale che sia stata accettata da tale candidato; 
      c) la composizione della lista deve assicurare  la  parita'  di
genere; ove questo non sia possibile, deve comunque essere assicurata
la presenza in ciascuna lista di un almeno un terzo di  candidati  di
ogni genere; 
      d) la composizione della lista deve assicurare la  presenza  di
almeno un quinto di iscritti di eta' inferiore ai 36 anni; 
      e) possono far parte della lista solo quanti sono  iscritti  al
Partito entro il  termine  indicato  nell'atto  di  convocazione  del
Congresso da parte del Presidente Nazionale; 
      f) la lista deve essere presentata da  un  numero  di  iscritti
pari a non meno di un decimo degli iscritti  della  Regione  o  della
Provincia autonoma o  residenti  all'estero;  ciascun  iscritto  puo'
sottoscrivere la presentazione di una sola lista; 
      g)  la  lista,  la  mozione  politica,  la   dichiarazione   di
collegamento devono essere depositate  presso  l'ufficio  che  svolge
funzioni organizzative in ciascun Congresso regionale e di  Provincia
autonoma o, per l'estero, presso la Segreteria  Nazionale,  entro  il
termine e con le modalita' stabilite dal Presidente del  Partito  con
l'atto di convocazione del Congresso. 
    5. Ciascun iscritto potra' esprimere nei Congressi regionali e di
Province autonome e  all'estero  un  voto  per  una  sola  lista.  La
distribuzione dei seggi fra  le  diverse  liste  avviene  secondo  il
metodo D'Hondt. I seggi spettanti a  ciascuna  lista  sono  assegnati
sulla base delle preferenze espresse dall'iscritto. Ciascun  iscritto
puo' esprimere fino a tre preferenze,  purche',  laddove  si  esprima
piu' di una preferenza, almeno una di queste  sia  indirizzata  a  un
candidato  di  genere  diverso,  pena  l'annullamento  di  tutte   le
preferenze espresse. I seggi  saranno  attribuiti  sulla  base  delle
preferenze espresse e, una volta che si siano  esauriti  i  seggi  da
assegnare su tale base, i restanti  seggi  saranno  attribuiti  sulla
base dell'ordine degli altri candidati in ciascuna lista. Qualora due
o piu' candidati ottengano lo stesso numero di preferenze, risultera'
eletto in prima ipotesi il candidato attraverso cui verra' rispettato
il criterio della parita' di genere se non gia' raggiunto, in seconda
ipotesi il candidato attraverso cui  verra'  rispettato  il  criterio
della rappresentanza di un quinto di componenti eta' inferiore ai  36
anni se non gia' raggiunto e in ultima ipotesi il candidato  di  eta'
anagrafica piu' elevata. Non e' ammesso il voto disgiunto. 
    6. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto  e/o
di partecipazione di uno o piu'  Congressisti,  procede  a  dirimerle
seduta stante il Collegio dei probiviri regionale o  della  Provincia
autonoma  o  quello  nazionale  per   l'estero,   con   deliberazione
inappellabile, salvo i limiti di legge. 
    7. Il  Congresso  Nazionale  elegge  il  Segretario  Nazionale  e
l'Assemblea Nazionale, con le  modalita'  previste,  rispettivamente,
dagli articoli 11 e 8, sulla base di liste concorrenti  collegate  ai
singoli candidati al ruolo di Segretario Nazionale. Le liste dovranno
soddisfare i  medesimi  criteri  di  cui  al  comma  4  del  presente
articolo, fatta eccezione per i criteri di cui alle lettere f) e  g).
A  ciascun  candidato  al  ruolo  di  Segretario   Nazionale   potra'
collegarsi una sola lista e ciascun Congressista  potra'  votare  una
sola lista e, quindi,  un  solo  candidato  al  ruolo  di  Segretario
Nazionale, e troveranno applicazione, per il voto  da  esprimere  per
gli altri candidati della medesima lista, le disposizioni di  cui  ai
commi 5 e 6 del presente articolo. I seggi saranno  attribuiti  sulla
base delle preferenze espresse e, una volta che si siano  esauriti  i
seggi da assegnare su tale base, i restanti seggi saranno  attribuiti
sulla base dell'ordine degli altri candidati in ciascuna  lista.  Non
e' ammesso il voto disgiunto. 
    8. Il Congresso puo'  inoltre  deliberare  su  altre  mozioni  di
carattere generale o su temi particolari, che sono messe in votazione
se proposte da non meno di un  decimo  dei  Congressisti  e  che,  se
approvate dalla maggioranza assoluta dei Congressisti medesimi,  sono
vincolanti per gli organi da esso eletti.