Art. 8-bis.
Congresso
1. Ogni tre anni, il Presidente indice un Congresso per il
rinnovo del Segretario Nazionale e dell'Assemblea Nazionale con un
preavviso di almeno quattro mesi rispetto alla scadenza degli Organi
in carica, da celebrarsi entro i trenta giorni successivi a tale
scadenza. In caso di mancata convocazione del Congresso da parte del
Presidente entro tale termine, provvede, in via suppletiva, nei
quindici giorni successivi, il Presidente del Collegio dei Probiviri,
sentito il Segretario Nazionale in carica.
2. Sono componenti di diritto del Congresso, con diritto di voto,
il Presidente uscente, che presiede il Congresso stesso, il
Segretario uscente, i componenti della Direzione Nazionale uscente, i
Coordinatori Regionali e delle Province autonome. Sono componenti di
diritto del Congresso, senza diritto di voto, ma con diritto di
parola, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei Probiviri.
3. La restante parte dei componenti del Congresso (da ora, i
«Congressisti») e' eletta nel numero di 300 Congressisti nell'ambito
dei Congressi Regionali e dei Congressi delle Province autonome di
Trento e Bolzano e all'estero, su apposita convocazione dei
rispettivi Segretari regionali o dei Segretari di Provincia autonoma
e del Responsabile per gli Iscritti residenti all'Estero, nei termini
stabiliti dal Presidente Nazionale, in conformita' ai criteri che
seguono:
a) l'elezione avviene mediante liste collegate a un candidato
Segretario Nazionale;
b) partecipano ai Congressi regionali e delle Province autonome
e alla votazione all'estero tutti coloro che, rispettivamente, sono
iscritti al Partito nella Regione e nella provincia autonoma o da
residenti all'estero, entro il termine indicato nell'atto di
convocazione del Congresso da parte del Presidente nazionale;
c) e' eletto un Congressista per ogni regione e provincia
autonoma, in numero complessivo di 21 (ventuno);
d) sono eletti 3 (tre) Congressisti dagli iscritti residenti
all'estero, come collegio unico, secondo modalita' tecniche (non
esclusa, fra le altre, la votazione online da remoto) che consentano
a tutti gli iscritti di partecipare;
e) 138 (centotrentotto) dei rimanenti Congressisti sono eletti
su base regionale o di provincia autonoma, in proporzione al numero
degli iscritti in ciascuna regione o provincia autonoma rispetto al
numero degli iscritti su base nazionale alla data indicata nell'atto
con il quale il Presidente convoca il Congresso;
f) 138 (centotrentotto) Congressisti sono infine eletti su base
regionale o di provincia autonoma, in proporzione percentuale al
numero di voti ottenuti nella rispettiva regione o provincia autonoma
dal Partito o dalla coalizione di partiti e movimenti di cui il
Partito abbia fatto parte nelle ultime elezioni nazionali o europee
alle quali abbia partecipato;
g) nessuna regione o provincia autonoma puo' eleggere piu' del
20% dei Congressisti spettanti su base regionale o di provincia
autonoma; qualora una regione o provincia autonoma superi tale
soglia, il numero dei suoi Congressisti viene abbassato fino a
raggiungere il numero spettante per una percentuale del 20%;
h) possono avere Congressisti, le Regioni e le Province
Autonome con un numero di iscritti non inferiore a 10.
4. Per presentare una lista di candidati Congressisti sono
necessari i seguenti requisiti:
a) una mozione politica che individui gli indirizzi politici
che, secondo i proponenti, dovrebbero informare l'azione del Partito
nel successivo triennio e un elenco di candidati per il Congresso non
superiore a quello assegnato alla Regione o alla Provincia Autonoma o
all'estero;
b) la dichiarazione di collegamento con un candidato Segretario
nazionale che sia stata accettata da tale candidato;
c) la composizione della lista deve assicurare la parita' di
genere; ove questo non sia possibile, deve comunque essere assicurata
la presenza in ciascuna lista di un almeno un terzo di candidati di
ogni genere;
d) la composizione della lista deve assicurare la presenza di
almeno un quinto di iscritti di eta' inferiore ai 36 anni;
e) possono far parte della lista solo quanti sono iscritti al
Partito entro il termine indicato nell'atto di convocazione del
Congresso da parte del Presidente Nazionale;
f) la lista deve essere presentata da un numero di iscritti
pari a non meno di un decimo degli iscritti della Regione o della
Provincia autonoma o residenti all'estero; ciascun iscritto puo'
sottoscrivere la presentazione di una sola lista;
g) la lista, la mozione politica, la dichiarazione di
collegamento devono essere depositate presso l'ufficio che svolge
funzioni organizzative in ciascun Congresso regionale e di Provincia
autonoma o, per l'estero, presso la Segreteria Nazionale, entro il
termine e con le modalita' stabilite dal Presidente del Partito con
l'atto di convocazione del Congresso.
5. Ciascun iscritto potra' esprimere nei Congressi regionali e di
Province autonome e all'estero un voto per una sola lista. La
distribuzione dei seggi fra le diverse liste avviene secondo il
metodo D'Hondt. I seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati
sulla base delle preferenze espresse dall'iscritto. Ciascun iscritto
puo' esprimere fino a tre preferenze, purche', laddove si esprima
piu' di una preferenza, almeno una di queste sia indirizzata a un
candidato di genere diverso, pena l'annullamento di tutte le
preferenze espresse. I seggi saranno attribuiti sulla base delle
preferenze espresse e, una volta che si siano esauriti i seggi da
assegnare su tale base, i restanti seggi saranno attribuiti sulla
base dell'ordine degli altri candidati in ciascuna lista. Qualora due
o piu' candidati ottengano lo stesso numero di preferenze, risultera'
eletto in prima ipotesi il candidato attraverso cui verra' rispettato
il criterio della parita' di genere se non gia' raggiunto, in seconda
ipotesi il candidato attraverso cui verra' rispettato il criterio
della rappresentanza di un quinto di componenti eta' inferiore ai 36
anni se non gia' raggiunto e in ultima ipotesi il candidato di eta'
anagrafica piu' elevata. Non e' ammesso il voto disgiunto.
6. Nel caso in cui sorgano contestazioni sul diritto di voto e/o
di partecipazione di uno o piu' Congressisti, procede a dirimerle
seduta stante il Collegio dei probiviri regionale o della Provincia
autonoma o quello nazionale per l'estero, con deliberazione
inappellabile, salvo i limiti di legge.
7. Il Congresso Nazionale elegge il Segretario Nazionale e
l'Assemblea Nazionale, con le modalita' previste, rispettivamente,
dagli articoli 11 e 8, sulla base di liste concorrenti collegate ai
singoli candidati al ruolo di Segretario Nazionale. Le liste dovranno
soddisfare i medesimi criteri di cui al comma 4 del presente
articolo, fatta eccezione per i criteri di cui alle lettere f) e g).
A ciascun candidato al ruolo di Segretario Nazionale potra'
collegarsi una sola lista e ciascun Congressista potra' votare una
sola lista e, quindi, un solo candidato al ruolo di Segretario
Nazionale, e troveranno applicazione, per il voto da esprimere per
gli altri candidati della medesima lista, le disposizioni di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo. I seggi saranno attribuiti sulla
base delle preferenze espresse e, una volta che si siano esauriti i
seggi da assegnare su tale base, i restanti seggi saranno attribuiti
sulla base dell'ordine degli altri candidati in ciascuna lista. Non
e' ammesso il voto disgiunto.
8. Il Congresso puo' inoltre deliberare su altre mozioni di
carattere generale o su temi particolari, che sono messe in votazione
se proposte da non meno di un decimo dei Congressisti e che, se
approvate dalla maggioranza assoluta dei Congressisti medesimi, sono
vincolanti per gli organi da esso eletti.