Art. 9. 
                         Direzione Nazionale 
 
    1. La Direzione Nazionale dura in carica tre anni, e'  presieduta
dal Segretario Nazionale e composta da un numero di cinquanta membri. 
    2.  I  componenti   della   Direzione   Nazionale   sono   eletti
dall'Assemblea fra gli iscritti, inclusi quelli  eletti  alla  stessa
Assemblea, in proporzione ai voti conseguiti dalle  liste  presentate
per il Congresso. L'elezione avviene sulla base di una lista unitaria
composta da membri designati su indicazione del Segretario eletto  in
misura pari ai seggi spettanti alla lista dallo stesso presentata  al
Congresso e da membri designati su indicazione degli altri  candidati
alla Segreteria in misura pari ai  seggi  spettanti  alle  rispettive
altre  liste  presentate  al  Congresso,  in  modo  che  le   diverse
designazioni assicurino, per quanto possibile, la parita'  di  genere
e, comunque, la rappresentanza  di  un  terzo  per  ogni  genere.  Si
assicura, altresi', che almeno un quinto dei componenti  sia  formato
da iscritti che non abbiano ancora compiuto i 36  anni  di  eta'.  La
proposta di elezione dei membri  cosi'  designati  sara'  portata  in
forma unitaria al voto dell'Assemblea dal Segretario eletto. Nel caso
in cui la lista del Segretario eletto al Congresso non abbia ottenuto
una percentuale di voti pari, almeno, al 51%, ma almeno pari al  40%,
a questo spettera' comunque di designare un numero di membri  per  la
Direzione Nazionale pari a 27 e agli altri candidati per il ruolo  di
Segretario spettera' di designare i restanti 23 membri in proporzione
ai voti conseguiti dalle rispettive liste al Congresso. I  componenti
elettivi della Direzione Nazionale sono rieleggibili consecutivamente
per non piu' di due volte. 
    3. Della Direzione Nazionale fa parte di  diritto  il  Presidente
dell'Assemblea, con  il  solo  diritto  di  parola.  Della  Direzione
Nazionale fanno altresi' parte di diritto, con  il  solo  diritto  di
parola, i Segretari  Regionali,  il  Responsabile  per  gli  Iscritti
residenti all'Estero, il Tesoriere.  Il  Segretario  Nazionale  puo',
inoltre, invitare a partecipare alle riunioni  della  Direzione  ogni
altro iscritto  di  cui  sia  ritenuta  utile  la  partecipazione  in
relazione agli argomenti all'ordine del giorno. 
    4. La Direzione Nazionale opera  in  conformita'  ai  principi  e
persegue gli scopi delineati dall'art. 3, attenendosi agli  indirizzi
politici approvati dal Congresso e dall'Assemblea. 
    5.  La  Direzione  Nazionale   risponde   del   proprio   operato
all'Assemblea. 
    6. Rientra  nelle  competenze  della  Direzione  Nazionale  tutto
quanto non sia espressamente attribuito dallo Statuto ad altro organo
del Partito. 
    7. In particolare, la Direzione: 
      a)  assume  le  decisioni  politiche  e  adotta  le  iniziative
ritenute opportune per  il  Partito,  incluse  quelle  relative  alle
alleanze politiche e alla partecipazione alle elezioni nazionali; 
      b) istituisce e scioglie gruppi di lavoro  tematici  nazionali,
temporanei o permanenti, per lo svolgimento di particolari  funzioni,
nominandone i Presidenti e gli altri membri. Dei gruppi di lavoro  di
rilievo scientifico possono far parte anche soggetti non iscritti  al
Partito; 
      c) nomina e revoca l'International  Officer,  con  funzione  di
rappresentanza del Partito nei rapporti con  i  partiti  e  i  gruppi
politici e parlamentari europei e stranieri; 
      d) nel caso di adozione di scelte politiche in contrasto con le
finalita', gli scopi e i punti programmatici di base del Partito come
delineati  all'art.  3,  procede  allo  scioglimento   degli   organi
regionali o provinciali,  assicurando  il  diritto  di  difesa  e  il
contraddittorio con l'articolazione territoriale interessata. Con  il
provvedimento di scioglimento, la Direzione nomina un commissario  ad
acta con poteri limitati alla ordinaria amministrazione e  incaricato
di convocare tempestivamente il Congresso  provinciale  o  regionale,
per il rinnovo degli organi sciolti; 
      e) cura, di concerto con il Tesoriere, la gestione di  tutti  i
beni di proprieta' del Partito o a esso affidati; 
      f) formula un parere sul testo finale del bilancio preventivo e
di quello consuntivo  presentati  dal  Segretario,  su  proposta  del
Tesoriere, in funzione delle delibere di approvazione  di  competenza
dell'Assemblea; 
      g)  adotta  provvedimenti  disciplinari  nei  confronti   degli
iscritti in caso di gravi violazioni degli obblighi  discendenti  dal
presente Statuto e per condotte chiaramente difformi  dagli  scopi  e
finalita' di cui all'art. 3; 
      h) nomina l'Organo di controllo e ne stabilisce il  numero  dei
componenti. Nel caso in cui l'Organo  di  controllo  abbia  struttura
collegiale, la Direzione ne nomina anche il Presidente. 
    8. La Direzione Nazionale e' convocata dal Segretario, di propria
iniziativa, o su richiesta motivata di un quarto dei suoi  componenti
con diritto di voto, almeno quattro volte all'anno.  La  convocazione
deve essere comunicata a  tutti  i  componenti  della  Direzione  con
l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, con un preavviso
di almeno cinque giorni, senza computare nel termine il giorno  della
convocazione, salvo casi di comprovata estrema urgenza, nei quali  la
convocazione  puo'  avvenire  anche  nello  stesso  giorno,  con   un
preavviso di almeno sei ore. 
    9. Con le maggioranze previste per le proprie  deliberazioni,  la
Direzione Nazionale adotta uno o piu' Regolamenti interni relativi al
proprio funzionamento e alla propria organizzazione. 
    10. Con le maggioranze previste per le proprie deliberazioni,  su
proposta del Collegio dei Probiviri, la Direzione Nazionale adotta il
Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del  Collegio  dei
Probiviri e dei procedimenti di sua  competenza.  Il  Regolamento  si
informa al rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto  di
difesa  delle  parti  del  contenzioso,  della   proporzionalita'   e
garantisce l'imparzialita' dei componenti del Collegio rispetto  alle
parti. 
    11. I provvedimenti disciplinari che la Direzione Nazionale  puo'
comminare nei confronti di un iscritto sono adottati su  proposta  di
uno o piu' altri iscritti oppure d'ufficio, in ogni caso  assicurando
il diritto di difesa e  il  contraddittorio  con  l'interessato,  che
avra' diritto di prendere posizione per iscritto su quanto contestato
nel termine di trenta giorni. Nessuna sanzione potra' essere irrogata
se non previa contestazione puntuale  dell'addebito  con  indicazione
della condotta che si ritiene illecita e delle  disposizioni  che  si
ritengono  violate.  L'interessato  potra'  farsi  assistere  da   un
soggetto qualificato di propria fiducia, anche non iscritto e  potra'
sempre accedere a  tutti  gli  atti  del  procedimento.  Le  sanzioni
irrogabili, in relazione alla gravita' delle contestazioni,  sono  le
seguenti: a) ammonizione, b) sospensione per un periodo determinato o
sino a quando l'iscritto non rimedi alla violazione  entro  un  tempo
assegnato,  o,  c)  esclusione.  Contro  le  decisioni   disciplinari
adottate dalla Direzione Nazionale e' ammesso ricorso al Collegio dei
Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.