Art. 9.
Direzione Nazionale
1. La Direzione Nazionale dura in carica tre anni, e' presieduta
dal Segretario Nazionale e composta da un numero di cinquanta membri.
2. I componenti della Direzione Nazionale sono eletti
dall'Assemblea fra gli iscritti, inclusi quelli eletti alla stessa
Assemblea, in proporzione ai voti conseguiti dalle liste presentate
per il Congresso. L'elezione avviene sulla base di una lista unitaria
composta da membri designati su indicazione del Segretario eletto in
misura pari ai seggi spettanti alla lista dallo stesso presentata al
Congresso e da membri designati su indicazione degli altri candidati
alla Segreteria in misura pari ai seggi spettanti alle rispettive
altre liste presentate al Congresso, in modo che le diverse
designazioni assicurino, per quanto possibile, la parita' di genere
e, comunque, la rappresentanza di un terzo per ogni genere. Si
assicura, altresi', che almeno un quinto dei componenti sia formato
da iscritti che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di eta'. La
proposta di elezione dei membri cosi' designati sara' portata in
forma unitaria al voto dell'Assemblea dal Segretario eletto. Nel caso
in cui la lista del Segretario eletto al Congresso non abbia ottenuto
una percentuale di voti pari, almeno, al 51%, ma almeno pari al 40%,
a questo spettera' comunque di designare un numero di membri per la
Direzione Nazionale pari a 27 e agli altri candidati per il ruolo di
Segretario spettera' di designare i restanti 23 membri in proporzione
ai voti conseguiti dalle rispettive liste al Congresso. I componenti
elettivi della Direzione Nazionale sono rieleggibili consecutivamente
per non piu' di due volte.
3. Della Direzione Nazionale fa parte di diritto il Presidente
dell'Assemblea, con il solo diritto di parola. Della Direzione
Nazionale fanno altresi' parte di diritto, con il solo diritto di
parola, i Segretari Regionali, il Responsabile per gli Iscritti
residenti all'Estero, il Tesoriere. Il Segretario Nazionale puo',
inoltre, invitare a partecipare alle riunioni della Direzione ogni
altro iscritto di cui sia ritenuta utile la partecipazione in
relazione agli argomenti all'ordine del giorno.
4. La Direzione Nazionale opera in conformita' ai principi e
persegue gli scopi delineati dall'art. 3, attenendosi agli indirizzi
politici approvati dal Congresso e dall'Assemblea.
5. La Direzione Nazionale risponde del proprio operato
all'Assemblea.
6. Rientra nelle competenze della Direzione Nazionale tutto
quanto non sia espressamente attribuito dallo Statuto ad altro organo
del Partito.
7. In particolare, la Direzione:
a) assume le decisioni politiche e adotta le iniziative
ritenute opportune per il Partito, incluse quelle relative alle
alleanze politiche e alla partecipazione alle elezioni nazionali;
b) istituisce e scioglie gruppi di lavoro tematici nazionali,
temporanei o permanenti, per lo svolgimento di particolari funzioni,
nominandone i Presidenti e gli altri membri. Dei gruppi di lavoro di
rilievo scientifico possono far parte anche soggetti non iscritti al
Partito;
c) nomina e revoca l'International Officer, con funzione di
rappresentanza del Partito nei rapporti con i partiti e i gruppi
politici e parlamentari europei e stranieri;
d) nel caso di adozione di scelte politiche in contrasto con le
finalita', gli scopi e i punti programmatici di base del Partito come
delineati all'art. 3, procede allo scioglimento degli organi
regionali o provinciali, assicurando il diritto di difesa e il
contraddittorio con l'articolazione territoriale interessata. Con il
provvedimento di scioglimento, la Direzione nomina un commissario ad
acta con poteri limitati alla ordinaria amministrazione e incaricato
di convocare tempestivamente il Congresso provinciale o regionale,
per il rinnovo degli organi sciolti;
e) cura, di concerto con il Tesoriere, la gestione di tutti i
beni di proprieta' del Partito o a esso affidati;
f) formula un parere sul testo finale del bilancio preventivo e
di quello consuntivo presentati dal Segretario, su proposta del
Tesoriere, in funzione delle delibere di approvazione di competenza
dell'Assemblea;
g) adotta provvedimenti disciplinari nei confronti degli
iscritti in caso di gravi violazioni degli obblighi discendenti dal
presente Statuto e per condotte chiaramente difformi dagli scopi e
finalita' di cui all'art. 3;
h) nomina l'Organo di controllo e ne stabilisce il numero dei
componenti. Nel caso in cui l'Organo di controllo abbia struttura
collegiale, la Direzione ne nomina anche il Presidente.
8. La Direzione Nazionale e' convocata dal Segretario, di propria
iniziativa, o su richiesta motivata di un quarto dei suoi componenti
con diritto di voto, almeno quattro volte all'anno. La convocazione
deve essere comunicata a tutti i componenti della Direzione con
l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, con un preavviso
di almeno cinque giorni, senza computare nel termine il giorno della
convocazione, salvo casi di comprovata estrema urgenza, nei quali la
convocazione puo' avvenire anche nello stesso giorno, con un
preavviso di almeno sei ore.
9. Con le maggioranze previste per le proprie deliberazioni, la
Direzione Nazionale adotta uno o piu' Regolamenti interni relativi al
proprio funzionamento e alla propria organizzazione.
10. Con le maggioranze previste per le proprie deliberazioni, su
proposta del Collegio dei Probiviri, la Direzione Nazionale adotta il
Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento del Collegio dei
Probiviri e dei procedimenti di sua competenza. Il Regolamento si
informa al rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di
difesa delle parti del contenzioso, della proporzionalita' e
garantisce l'imparzialita' dei componenti del Collegio rispetto alle
parti.
11. I provvedimenti disciplinari che la Direzione Nazionale puo'
comminare nei confronti di un iscritto sono adottati su proposta di
uno o piu' altri iscritti oppure d'ufficio, in ogni caso assicurando
il diritto di difesa e il contraddittorio con l'interessato, che
avra' diritto di prendere posizione per iscritto su quanto contestato
nel termine di trenta giorni. Nessuna sanzione potra' essere irrogata
se non previa contestazione puntuale dell'addebito con indicazione
della condotta che si ritiene illecita e delle disposizioni che si
ritengono violate. L'interessato potra' farsi assistere da un
soggetto qualificato di propria fiducia, anche non iscritto e potra'
sempre accedere a tutti gli atti del procedimento. Le sanzioni
irrogabili, in relazione alla gravita' delle contestazioni, sono le
seguenti: a) ammonizione, b) sospensione per un periodo determinato o
sino a quando l'iscritto non rimedi alla violazione entro un tempo
assegnato, o, c) esclusione. Contro le decisioni disciplinari
adottate dalla Direzione Nazionale e' ammesso ricorso al Collegio dei
Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.