Art. 3
1. Lo Stato Maggiore della difesa e' autorizzato ad adottare le
procedure piu' rapide per assicurare la tempestiva consegna dei
mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all'art. 1.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione.
Roma, 10 aprile 2025
Il Ministro della difesa
Crosetto
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Tajani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2025
Difesa, reg. n. fog. n. 1/S