Art. 2
Integrazioni all'OCDPC n. 999/2023
1. Nel caso in cui il beneficiario del contributo per l'immediato
sostegno, concesso ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 4 dell'OCDPC n.
999/2023, sia deceduto, l'obbligo di produrre i relativi
giustificativi di spesa si trasferisce in capo agli eredi aventi
causa.
2. Qualora gli eredi non siano in grado di produrre i
giustificativi di spesa di cui al comma 1 e sia stata presentata
domanda di contributo per la ricostruzione dell'unita' immobiliare
danneggiata che ha dato diritto al contributo per l'immediato
sostegno, si provvede alla detrazione della somma gia' percepita dal
de cuius dall'importo spettante in sede di riconoscimento del
contributo per la ricostruzione.
3. Il Commissario delegato definisce, in raccordo con il
Dipartimento della protezione civile, le modalita' con cui le
amministrazioni comunali relazionano in ordine alle fattispecie di
cui al presente articolo. Nel caso previsto dal comma 2, le
amministrazioni territorialmente interessate provvedono a dare
comunicazione anche al Commissario straordinario per la
ricostruzione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 maggio 2025
Il Capo del Dipartimento: Ciciliano