Art. 2 
 
                 Integrazioni all'OCDPC n. 999/2023 
 
  1. Nel caso in cui il beneficiario del contributo  per  l'immediato
sostegno, concesso ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2 e 4 dell'OCDPC n.
999/2023,  sia   deceduto,   l'obbligo   di   produrre   i   relativi
giustificativi di spesa si trasferisce  in  capo  agli  eredi  aventi
causa. 
  2.  Qualora  gli  eredi  non  siano  in   grado   di   produrre   i
giustificativi di spesa di cui al comma  1  e  sia  stata  presentata
domanda di contributo per la  ricostruzione  dell'unita'  immobiliare
danneggiata  che  ha  dato  diritto  al  contributo  per  l'immediato
sostegno, si provvede alla detrazione della somma gia' percepita  dal
de  cuius  dall'importo  spettante  in  sede  di  riconoscimento  del
contributo per la ricostruzione. 
  3.  Il  Commissario  delegato  definisce,  in   raccordo   con   il
Dipartimento  della  protezione  civile,  le  modalita'  con  cui  le
amministrazioni comunali relazionano in ordine  alle  fattispecie  di
cui  al  presente  articolo.  Nel  caso  previsto  dal  comma  2,  le
amministrazioni  territorialmente  interessate  provvedono   a   dare
comunicazione   anche   al   Commissario   straordinario    per    la
ricostruzione. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 21 maggio 2025 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Ciciliano