Art. 3 
 
  Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente
articolo, ha luogo il collocamento della seconda tranche  dei  titoli
stessi, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli  12,
13, 14 e 15 del «decreto di massima». 
  Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare
al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di
sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 maggio 2025.