Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189
del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della
Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e
delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del decreto-legge n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;
Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 653, della citata
legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il
proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione
straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del
2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere
urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e'
comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario
straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente,
che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al
presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come
modificata dall'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice
dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023, come integrato e modificato dal decreto legislativo
31 dicembre 2024, n. 209;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi ratione temporis
per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1° luglio
2023;
Viste le ordinanze:
a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36»;
b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e
c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime
transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in
materia di Building Information Modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato
approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche'
tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni,
modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante
«Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche
nonche' di disposizioni organizzative e definizione delle procedure
di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio 2022, ex art. 11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi nel
Comune di Matelica» e, in particolare l'art. 1, comma 1, n. 1) che
prevede il restauro di Palazzo Finaguerra e il ripristino della sede
museale dei reperti archeologici di epoca picena, romana e medievale,
dei relativi laboratori didattici, nonche' del deposito della
Soprintendenza archeologica delle Marche per un importo quantificato,
in base a una stima presuntiva elaborata dall'amministrazione
comunale, in complessivi a euro 2.000.000,00, a valere sui fondi
della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n.
189 del 2016;
Viste le note acquisite alla struttura commissariale con prot.
CGRTS n. 34845 dell'11 settembre 2024 e CGRTS n. 5353 del 14 febbraio
2025, con cui il Comune di Matelica ha comunicato la necessita' di
procedere allo smontaggio e allo stoccaggio delle teche espositive
ubicate nel Palazzo e di trasferire i reperti archeologici ivi
custoditi in un locale opportunamente attrezzato ed allarmato al fine
di consentire le necessarie indagini sulle murature portanti
verticali, nei solai, nelle strutture della copertura e sugli
intonaci e apparati decorativi per poter procedere nella
progettazione dell'intervento sul Palazzo;
Visto il piano indagini approvato dalla Soprintendenza ABAP e
acquisito alla struttura commissariale in allegato alla nota prot.
CGRTS n. 34845 dell'11 settembre 2024;
Considerato il valore storico culturale di Palazzo Finaguerra e la
necessita' di procedere ad un suo pronto recupero, oltreche' a
ripristinare condizioni di agibilita' e sicurezza, per salvaguardare
i suoi valori culturali, architettonici e artistici e il museo ivi
ospitato;
Considerato che - allo scopo - il Comune di Matelica ha acquistato
un fabbricato industriale con superficie idonea per il deposito dei
suddetti reperti e delle teche;
Considerato altresi' che i costi per l'allestimento del fabbricato
suddetto quale deposito e per l'adozione delle misure di
conservazione di reperti archeologici come da indicazioni e secondo
le stime economiche effettuate dalla Soprintendenza ABAP, acquisite
in allegato alla nota prot. CGRTS n. 5353 del 14 febbraio 2025,
sommati ai costi di smontaggio e trasloco, richiedono un incremento
del finanziamento previsto dall'ordinanza speciale n. 34 del 20
maggio 2022 per un importo pari a euro 335.000,00;
Ritenuto di stanziare, ai fini sopra descritti, un incremento del
finanziamento gia' programmato nell'ordinanza speciale n. 34 del 20
maggio 2022 per un importo pari a euro 335.000,00, come definito
dagli elaborati economici e preventivi allegati alla nota protocollo
CGRTS n. 5353 del 14 febbraio 2025, in aumento rispetto all'importo
di euro 2.000.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 34 del 2022
a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3 del
decreto-legge n. 189 del 2016;
Considerato altresi' che i predetti costi aggiuntivi superano il
limite del 3% dell'importo lavori previsto dall'art. 13, comma 1,
dell'ordinanza n. 95 del 2020, come limite degli oneri finanziabili
nel quadro economico dell'intervento per garantire la continuita'
delle attivita' pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli
eventi sismici in edifici pubblici;
Ritenuto, in considerazione della rilevanza culturale dell'immobile
e del museo ivi ospitato, di consentire il finanziamento di tali
oneri in deroga ai limiti del 3% di cui all'art. 13, comma 1,
dell'ordinanza commissariale n. 95 del 2020;
Ritenuto, per l'effetto, di modificare come sopra esposto
l'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio 2022;
Vista la relazione del sub-Commissario acquisita al protocollo
della struttura commissariale con il n. CGRTS-0013399-A-08/04/2025 e
riportata all'allegato 1 alla presente ordinanza;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016 che alla data del 7 aprile 2025 e' pari a euro
1.230.021.067,40, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle
risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro
1.100.312.988,83;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive
modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali
divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza e la indifferibilita' di provvedere allo
scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla
ricostruzione nel Comune di Matelica;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 9 aprile 2025
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Modifiche e incremento dell'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio
2022, «Interventi nel Comune di Matelica»
1. Per l'intervento in Comune di Matelica di cui all'art. 1, comma
1, n. 1), dell'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio 2022, recante
«Interventi nel Comune di Matelica», relativo al «restauro di Palazzo
Finaguerra e ripristino della sede museale dei reperti archeologici»,
importo stimato pari a euro 2.000.000,00, e' autorizzato un
incremento del contributo per un importo pari a euro 335.000,00
finalizzato a smontaggio e stoccaggio delle teche espositive ubicate
nel Palazzo e a trasferire i reperti archeologici ivi custoditi in un
locale opportunamente attrezzato ed allarmato.
2. Il contributo complessivo dell'intervento, pari a euro
2.335.000,00, trova copertura come segue:
(a) euro 2.000.000,00 a valere sui fondi di cui all'ordinanza
speciale n. 34 del 2022;
(a) euro 335.000,00 a valere sulla contabilita' speciale di cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
3. All'art. 1, comma 1, n. 1) dell'ordinanza speciale n. 34 del
2022, l'importo di «euro 2.000.000,00» e' sostituito dall'importo di
«euro 2.335.000,00».
4. All'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 34 del 2022, dopo il comma
11 e' inserito il seguente comma: «12. Gli oneri necessari a
garantire la continuita' delle attivita' pubbliche, culturali e
sociali svolte alla data degli eventi sismici nell'immobile di cui
all'art. 1, comma 1, n. 1) della presente ordinanza, per il tempo
necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione,
riparazione e ripristino dello stesso edificio, possono essere
superiori al limite del 3 per cento dell'importo dei lavori previsto
nel bando di gara, in deroga all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n.
95 del 2020.».
5. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 34 del 2022, le
parole «euro 6.450.000,00» sono sostituite dalle parole «euro
6.785.000,00».