Il Commissario straordinario  del  Governo  per  la  riparazione,  la
  ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
  dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e  Umbria
  interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far  data  dal  24
  agosto 2016 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189
del 2016,  il  quale  prevede  che  per  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite il Commissario straordinario provvede  anche  a  mezzo  di
ordinanze,  adottate  nell'ambito  della  Cabina   di   coordinamento
dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto  della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
  Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3,  recante  «Interventi
urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi  e
di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge  10
marzo 2023, n. 21; 
  Vista l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre  2024,  n.  207,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con il  quale
e' stato aggiunto il comma 4-novies all'art. 1 del  decreto-legge  n.
189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza  di  cui
al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
come modificato, da ultimo, dall'art.  1,  comma  653,  della  citata
legge n. 207 del 2024, con il quale,  allo  scopo  di  assicurare  il
proseguimento e l'accelerazione del  processo  di  ricostruzione,  e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il  termine  della  gestione
straordinaria di cui  all'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  n.
189/2016, ivi incluse le previsioni di cui  agli  articoli  3,  50  e
50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi  limiti
di spesa annui previsti per l'anno 2024; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; 
  Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n.  76
del 2020 secondo  il  quale  «il  Commissario  straordinario  di  cui
all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  nei  comuni  di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189  del
2016, individua con propria  ordinanza  gli  interventi  e  le  opere
urgenti  e   di   particolare   criticita',   anche   relativi   alla
ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per
i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma  2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza
all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco  di  tali  interventi  e  opere  e'
comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  puo'
impartire direttive. Per il coordinamento e  la  realizzazione  degli
interventi e delle opere di cui al  presente  comma,  il  Commissario
straordinario puo' nominare fino a due  sub-commissari,  responsabili
di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art.  15
del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore  competente,
che agisce  sulla  base  delle  ordinanze  commissariali  di  cui  al
presente comma»; 
  Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020,  recante  «Indirizzi
per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2,
del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante  "Misure  urgenti
per la semplificazione e  l'innovazione  digitale",  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.   120»,   come
modificata   dall'ordinanza   n.   114   del   9   aprile   2021   e,
successivamente, dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante  «Codice
dei contratti pubblici in  attuazione  dell'art.  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il
1° luglio 2023, come integrato e modificato dal  decreto  legislativo
31 dicembre 2024, n. 209; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» che continua ad applicarsi  ratione  temporis
per le procedure lanciate e i contratti stipulati entro il 1°  luglio
2023; 
  Viste le ordinanze: 
    a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di
ricostruzione pubblica ai sensi  del  decreto  legislativo  31  marzo
2023, n. 36»; 
    b. n. 162 del 20  dicembre  2023,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; e 
    c. n. 196  del  28  giugno  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; 
    d. n. 214 del 23  dicembre  2024,  recante  «Proroga  del  regime
transitorio del sistema di qualificazione delle  stazioni  appaltanti
di cui all'ordinanza n. 145 del 28  giugno  2023  e  disposizioni  in
materia di Building Information Modeling - BIM»; 
  Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato
approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP),  nonche'
tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni,
modifiche e integrazioni; 
  Vista  l'ordinanza  n.  109   del   23   dicembre   2020,   recante
«Approvazione  elenco  unico  dei  programmi  delle  opere  pubbliche
nonche' di disposizioni organizzative e definizione  delle  procedure
di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; 
  Vista l'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio 2022,  ex  art.  11,
comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020,  recante  «Interventi  nel
Comune di Matelica» e, in particolare l'art. 1, comma 1,  n.  1)  che
prevede il restauro di Palazzo Finaguerra e il ripristino della  sede
museale dei reperti archeologici di epoca picena, romana e medievale,
dei  relativi  laboratori  didattici,  nonche'  del  deposito   della
Soprintendenza archeologica delle Marche per un importo quantificato,
in  base  a  una  stima  presuntiva  elaborata   dall'amministrazione
comunale, in complessivi a euro  2.000.000,00,  a  valere  sui  fondi
della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge  n.
189 del 2016; 
  Viste le note acquisite  alla  struttura  commissariale  con  prot.
CGRTS n. 34845 dell'11 settembre 2024 e CGRTS n. 5353 del 14 febbraio
2025, con cui il Comune di Matelica ha comunicato  la  necessita'  di
procedere allo smontaggio e allo stoccaggio  delle  teche  espositive
ubicate nel Palazzo  e  di  trasferire  i  reperti  archeologici  ivi
custoditi in un locale opportunamente attrezzato ed allarmato al fine
di  consentire  le  necessarie  indagini  sulle   murature   portanti
verticali,  nei  solai,  nelle  strutture  della  copertura  e  sugli
intonaci  e   apparati   decorativi   per   poter   procedere   nella
progettazione dell'intervento sul Palazzo; 
  Visto il piano  indagini  approvato  dalla  Soprintendenza  ABAP  e
acquisito alla struttura commissariale in allegato  alla  nota  prot.
CGRTS n. 34845 dell'11 settembre 2024; 
  Considerato il valore storico culturale di Palazzo Finaguerra e  la
necessita' di procedere  ad  un  suo  pronto  recupero,  oltreche'  a
ripristinare condizioni di agibilita' e sicurezza, per  salvaguardare
i suoi valori culturali, architettonici e artistici e  il  museo  ivi
ospitato; 
  Considerato che - allo scopo - il Comune di Matelica ha  acquistato
un fabbricato industriale con superficie idonea per il  deposito  dei
suddetti reperti e delle teche; 
  Considerato altresi' che i costi per l'allestimento del  fabbricato
suddetto  quale  deposito  e   per   l'adozione   delle   misure   di
conservazione di reperti archeologici come da indicazioni  e  secondo
le stime economiche effettuate dalla Soprintendenza  ABAP,  acquisite
in allegato alla nota prot. CGRTS  n.  5353  del  14  febbraio  2025,
sommati ai costi di smontaggio e trasloco, richiedono  un  incremento
del finanziamento previsto  dall'ordinanza  speciale  n.  34  del  20
maggio 2022 per un importo pari a euro 335.000,00; 
  Ritenuto di stanziare, ai fini sopra descritti, un  incremento  del
finanziamento gia' programmato nell'ordinanza speciale n. 34  del  20
maggio 2022 per un importo pari  a  euro  335.000,00,  come  definito
dagli elaborati economici e preventivi allegati alla nota  protocollo
CGRTS n. 5353 del 14 febbraio 2025, in aumento  rispetto  all'importo
di euro 2.000.000,00 programmato in ordinanza speciale n. 34 del 2022
a  carico  della  contabilita'  speciale  ex  art.  4,  comma  3  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Considerato altresi' che i predetti costi  aggiuntivi  superano  il
limite del 3% dell'importo lavori previsto  dall'art.  13,  comma  1,
dell'ordinanza n. 95 del 2020, come limite degli  oneri  finanziabili
nel quadro economico dell'intervento  per  garantire  la  continuita'
delle attivita' pubbliche, culturali e sociali svolte alla data degli
eventi sismici in edifici pubblici; 
  Ritenuto, in considerazione della rilevanza culturale dell'immobile
e del museo ivi ospitato, di  consentire  il  finanziamento  di  tali
oneri in deroga ai limiti  del  3%  di  cui  all'art.  13,  comma  1,
dell'ordinanza commissariale n. 95 del 2020; 
  Ritenuto,  per  l'effetto,  di  modificare   come   sopra   esposto
l'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio 2022; 
  Vista la relazione  del  sub-Commissario  acquisita  al  protocollo
della struttura commissariale con il n. CGRTS-0013399-A-08/04/2025  e
riportata all'allegato 1 alla presente ordinanza; 
  Verificata  la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie   nella
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016 che alla data del  7  aprile  2025  e'  pari  a  euro
1.230.021.067,40,  mentre,  alla  medesima  data,  l'ammontare  delle
risorse disponibili per  la  nuova  programmazione  e'  pari  a  euro
1.100.312.988,83; 
  Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte  le  condizioni  previste
dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020  e  dall'art.
2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Considerata l'urgenza e  la  indifferibilita'  di  provvedere  allo
scopo  di  dare  immediato  impulso  alle  attivita'  connesse   alla
ricostruzione nel Comune di Matelica; 
  Ritenuta,  pertanto,  sussistente  la  necessita'   di   dichiarare
immediatamente efficace la presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 9 aprile  2025
con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche e incremento dell'ordinanza speciale n. 34  del  20  maggio
              2022, «Interventi nel Comune di Matelica» 
 
  1. Per l'intervento in Comune di Matelica di cui all'art. 1,  comma
1, n. 1), dell'ordinanza speciale n. 34 del 20 maggio  2022,  recante
«Interventi nel Comune di Matelica», relativo al «restauro di Palazzo
Finaguerra e ripristino della sede museale dei reperti archeologici»,
importo  stimato  pari  a  euro  2.000.000,00,  e'   autorizzato   un
incremento del contributo per  un  importo  pari  a  euro  335.000,00
finalizzato a smontaggio e stoccaggio delle teche espositive  ubicate
nel Palazzo e a trasferire i reperti archeologici ivi custoditi in un
locale opportunamente attrezzato ed allarmato. 
  2.  Il  contributo  complessivo  dell'intervento,   pari   a   euro
2.335.000,00, trova copertura come segue: 
    (a) euro 2.000.000,00 a valere sui  fondi  di  cui  all'ordinanza
speciale n. 34 del 2022; 
    (a) euro 335.000,00 a valere sulla contabilita' speciale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  3. All'art. 1, comma 1, n. 1) dell'ordinanza  speciale  n.  34  del
2022, l'importo di «euro 2.000.000,00» e' sostituito dall'importo  di
«euro 2.335.000,00». 
  4. All'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 34 del 2022, dopo il comma
11 e'  inserito  il  seguente  comma:  «12.  Gli  oneri  necessari  a
garantire la  continuita'  delle  attivita'  pubbliche,  culturali  e
sociali svolte alla data degli eventi sismici  nell'immobile  di  cui
all'art. 1, comma 1, n. 1) della presente  ordinanza,  per  il  tempo
necessario  alla   realizzazione   dei   lavori   di   ricostruzione,
riparazione  e  ripristino  dello  stesso  edificio,  possono  essere
superiori al limite del 3 per cento dell'importo dei lavori  previsto
nel bando di gara, in deroga all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza  n.
95 del 2020.». 
  5. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 34 del 2022,  le
parole  «euro  6.450.000,00»  sono  sostituite  dalle  parole   «euro
6.785.000,00».