Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel
limite massimo di euro 335.000,00, con risorse a valere sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
n. 189 del 2016, che alla data del 7 aprile 2025 presenta una
disponibilita' pari a euro 1.230.021.067,40.