Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri di cui  alla  presente  ordinanza  si  provvede,  nel
limite massimo  di  euro  335.000,00,  con  risorse  a  valere  sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,  del  decreto-legge
n. 189 del 2016, che  alla  data  del  7  aprile  2025  presenta  una
disponibilita' pari a euro 1.230.021.067,40.