Art. 10
Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate
1. Per l'anno 2025 gli importi dovuti dai singoli comuni, come
indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4 (colonna 4), o derivanti
dall'applicazione dell'art. 8 sono comunicati dal Ministero
dell'interno all'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui
all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La
trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate - Struttura di
gestione e' effettuata in due rate di pari importo a valere sulle
somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e
del 16 dicembre 2025. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate - Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica
quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 aprile 2025
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Mantovano
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti
Il Ministro dell'interno
Piantedosi
Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1484
__________
Avvertenza:
Il testo integrale del decreto, comprensivo degli allegati, e'
consultabile nel sito internet del Ministero dell'interno -
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica
«La finanza locale» al seguente link:
https://dait.interno.gov.it/finanza-locale_contenuto «I DECRETI».