Art. 3 Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2025 per i comuni delle regioni a statuto ordinario. 1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2025 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2024 come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2024. Il valore di cui al periodo precedente e' rettificato degli importi derivanti dagli effetti a regime delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2024, mediante l'utilizzo dell'accantonamento di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2023. 2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il settantacinque per cento della quota del Fondo di solidarieta' comunale relativa, per l'anno 2025, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali, ed i fabbisogni standard, entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 17 settembre 2024, e assoggettati alla metodologia di esclusione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» decisa nella seduta della medesima Commissione del 13 ottobre 2020. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2025 la capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata nella misura dell'ottanta per cento. 3. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui al comma 2 e' riportato nell'allegato 2 (colonna 5).