Art. 3 
 
Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2025 per i comuni delle regioni a statuto ordinario. 
 
  1. Il riparto  della  quota  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
spettante per l'anno 2025 ai comuni delle regioni a statuto ordinario
e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune
il valore del Fondo di solidarieta' comunale  per  l'anno  2024  come
definito dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
dell'11 aprile 2024. Il  valore  di  cui  al  periodo  precedente  e'
rettificato degli importi derivanti  dagli  effetti  a  regime  delle
correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11  marzo
2024, mediante l'utilizzo dell'accantonamento di cui all'art.  6  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 giugno 2023. 
  2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, il  settantacinque  per  cento  della
quota del Fondo di solidarieta' comunale relativa, per  l'anno  2025,
ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base
al comma 1 del presente articolo, e' accantonato e  redistribuito  ai
medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali,
ed  i  fabbisogni  standard,  entrambi  approvati  dalla  Commissione
tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 17 settembre 2024,
e  assoggettati  alla  metodologia  di  esclusione  della  componente
«raccolta e smaltimento rifiuti» decisa nella seduta  della  medesima
Commissione del 13 ottobre 2020. Ai fini del  riparto  del  Fondo  di
solidarieta' comunale  2025  la  capacita'  fiscale  perequabile  dei
comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata nella  misura
dell'ottanta per cento. 
  3. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore
risultante dalle operazioni di calcolo di cui al comma 2 e' riportato
nell'allegato 2 (colonna 5).