Art. 6
Accantonamento per l'anno 2025
1. Per l'anno 2025 e' costituito un accantonamento di euro
7.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale.
2. L'accantonamento e' destinato a eventuali conguagli ai singoli
comuni derivanti da rettifiche dei valori ai fini del presente
decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno o piu' decreti del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali.
3. La quota da imputare ai singoli comuni ai fini
dell'accantonamento e' calcolata per ciascun comune in modo
proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2025, di
cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, le rettifiche di cui ai commi 2 e 3 decorrono dall'anno 2025
e la quota disponibile dell'accantonamento non utilizzato di cui al
comma 1 e' destinato all'incremento dei contributi straordinari di
cui all'art. 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.