Art. 6 
 
                   Accantonamento per l'anno 2025 
 
  1.  Per  l'anno  2025  e'  costituito  un  accantonamento  di  euro
7.000.000 sul Fondo di solidarieta' comunale. 
  2. L'accantonamento e' destinato a eventuali conguagli  ai  singoli
comuni derivanti da  rettifiche  dei  valori  ai  fini  del  presente
decreto. Le assegnazioni sono disposte con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie locali. 
  3.   La   quota   da   imputare   ai   singoli   comuni   ai   fini
dell'accantonamento  e'  calcolata  per  ciascun   comune   in   modo
proporzionale alle risorse di riferimento valide per l'anno 2025,  di
cui all'art. 3, comma 1 ed all'art. 4, comma 1. 
  4. Ai sensi dell'art. 1, comma 452, della legge 11  dicembre  2016,
n. 232, le rettifiche di cui ai commi 2 e 3 decorrono dall'anno  2025
e la quota disponibile dell'accantonamento non utilizzato di  cui  al
comma 1 e' destinato all'incremento dei  contributi  straordinari  di
cui all'art.  15,  comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.