Art. 9
Erogazioni di risorse per l'anno 2025
1. Per l'anno 2025, il Ministero dell'interno, Direzione centrale
per la finanza locale, provvede a erogare a ciascun comune quanto
attribuito a titolo di Fondo di solidarieta' comunale in base
all'art. 7, al netto delle detrazioni di cui all'art. 8, in due rate
da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2025, di cui la
prima pari al 66 per cento, comunque nei limiti della disponibilita'
di cassa del capitolo 1365, relativo al Fondo di solidarieta'
comunale, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.