Art. 2
Finalita' d'impiego
1. Al fine di addestrare, approntare e mantenere gli standard
operativi previsti per le unita' inserite nel bacino delle Forze ad
alta e altissima prontezza operativa, le risorse disponibili nel 2025
sono impiegate per le seguenti finalita' riportate nell'allegato «A»
che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) materiale di supporto logistico alle forze in prontezza
(acquisto e manutenzione mezzi, equipaggiamenti, materiali e
similari, combustibili e oli lubrificanti);
b) sostegno logistico e spese per campi e manovre e spese di
funzionamento (viveri, vitto manutenzione infrastrutture, apparati
TLC e attrezzature, funzionamento uffici, spese per missioni
ordinarie in territorio nazionale ed estero) e spese per
approntamento in patria (addestramento pre-impiego, trasporti con
vettori militari, acquisto materiali/equipaggiamenti speciali, flussi
satellitari);
c) oneri per il personale (trattamento economico fisso e
accessorio in Italia e all'estero).
2. Con riferimento all'eventuale impiego delle forze ad alta e
altissima prontezza operativa di cui all'art. 2.1 della legge 21
luglio 2016, n. 145, le risorse rese disponibili per l'anno 2026, di
cui al successivo art. 3 del presente decreto, saranno accantonate
per le seguenti finalita' riportate nell'allegato «B» che costituisce
parte integrante del decreto:
a) spese per funzionamento (quale materiale di supporto logistico
alle forze in prontezza, acquisto e manutenzione mezzi,
equipaggiamenti, materiali e similari, combustibili e oli
lubrificanti, viveri, vitto manutenzione infrastrutture, apparati TLC
e attrezzature, funzionamento uffici, funzionamento generale dei
mezzi terrestri, navali e aeromobili di previsto impiego per tutta la
durata della missione);
b) oneri per il personale.