Art. 2 
 
                         Finalita' d'impiego 
 
  1. Al fine di  addestrare,  approntare  e  mantenere  gli  standard
operativi previsti per le unita' inserite nel bacino delle  Forze  ad
alta e altissima prontezza operativa, le risorse disponibili nel 2025
sono impiegate per le seguenti finalita' riportate nell'allegato  «A»
che costituisce parte integrante del presente decreto: 
    a) materiale  di  supporto  logistico  alle  forze  in  prontezza
(acquisto  e  manutenzione  mezzi,   equipaggiamenti,   materiali   e
similari, combustibili e oli lubrificanti); 
    b) sostegno logistico e spese per campi  e  manovre  e  spese  di
funzionamento (viveri, vitto  manutenzione  infrastrutture,  apparati
TLC  e  attrezzature,  funzionamento  uffici,  spese   per   missioni
ordinarie  in  territorio  nazionale   ed   estero)   e   spese   per
approntamento in patria  (addestramento  pre-impiego,  trasporti  con
vettori militari, acquisto materiali/equipaggiamenti speciali, flussi
satellitari); 
    c)  oneri  per  il  personale  (trattamento  economico  fisso   e
accessorio in Italia e all'estero). 
    2. Con riferimento all'eventuale impiego delle forze  ad  alta  e
altissima prontezza operativa di cui  all'art.  2.1  della  legge  21
luglio 2016, n. 145, le risorse rese disponibili per l'anno 2026,  di
cui al successivo art. 3 del presente  decreto,  saranno  accantonate
per le seguenti finalita' riportate nell'allegato «B» che costituisce
parte integrante del decreto: 
    a) spese per funzionamento (quale materiale di supporto logistico
alle   forze   in   prontezza,   acquisto   e   manutenzione   mezzi,
equipaggiamenti,   materiali   e   similari,   combustibili   e   oli
lubrificanti, viveri, vitto manutenzione infrastrutture, apparati TLC
e attrezzature,  funzionamento  uffici,  funzionamento  generale  dei
mezzi terrestri, navali e aeromobili di previsto impiego per tutta la
durata della missione); 
    b) oneri per il personale.