Art. 3
Ripartizione del fondo
1. Per l'anno finanziario 2025, le risorse del fondo di cui
all'art. 620-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Fondo
da ripartire per provvedere all'approntamento e all'impiego degli
assetti ad alta e altissima prontezza operativa», di cui al capitolo
n. 1420 dello stato di previsione del Ministero della difesa, pari ad
euro 156.000.000, sono ripartite tra le finalita' di impiego indicate
nel citato allegato «A».
Per l'anno finanziario 2026, al fine di garantire la copertura
finanziaria della scheda per l'impiego delle forze ad alta e
altissima prontezza operativa, di cui alla delibera prevista
dell'art. 2, comma 1 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e delle
correlate relazioni analitiche, per l'autorizzazione e finanziamento
delle missioni internazionali per l'anno 2025, con esigibilita' 2026,
sulla dotazione del medesimo capitolo n. 1420 si procedera' ad
accantonare la somma di euro 29.973.204, che sara' utilizzata, in
caso di specifica autorizzazione all'impiego delle forze ad alta e
altissima potenza operativa da parte delle Camere, ai sensi dell'art.
2, comma 2.1, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Nel menzionato
Allegato «B», sono indicate le finalita' tra le quali ripartire la
suddetta quota accantonata, pari all'importo di euro 29.973.204.
2. La somma accantonata per il 2026 di cui al comma 1 del presente
articolo, al termine dell'E.F. 2025 e qualora non intervenga alcuna
autorizzazione delle Camere circa l'effettivo impiego delle forze di
cui alla previsione normativa dell'art. 2, comma 1 della novellata
legge 21 luglio 2016, n. 145, saranno disaccantonate e rese
nuovamente disponibili per essere ripartite nel 2026 per finalita'
connesse all'approntamento in patria degli assetti ad alta e
altissima prontezza operativa.
3. Le occorrenti variazioni di bilancio saranno apportate con
successivo decreto.
Roma, 18 aprile 2025
Il Ministro: Crosetto
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, reg. n. 1852