Art. 2 
 
                     Trasferimento delle risorse 
 
  1.  Il   Dipartimento   della   protezione   civile   assicura   il
trasferimento delle risorse assegnate alle  amministrazioni  centrali
mediante aperture  di  credito  ai  rispettivi  funzionari  delegati,
individuati e indicati dalle  suddette  amministrazioni  centrali  in
funzione della natura delle acquisizioni, e alle regioni  e  province
autonome sui relativi conti di tesoreria, con le seguenti modalita': 
    90%  dell'importo  assegnato,  in  via  di  anticipazione,   alla
presentazione di un piano di impiego delle  risorse  complessivamente
attribuite, anche mediante ricorso all'integrazione di  contratti  ed
attivita' gia' in essere; 
    10%  a  saldo,  alla  presentazione  della  relazione  finale  di
completamento degli interventi e di realizzazione  finanziaria  degli
stessi. 
  2. Ai fini del trasferimento delle  risorse,  gli  interventi  sono
identificati dal Codice unico di progetto  (CUP),  ove  previsto,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
  3. La rendicontazione e il monitoraggio delle attivita' svolte e la
rimodulazione dei Piani vengono effettuati secondo  le  modalita'  di
cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep.
n. 2707 del 30 luglio 2024,  recante  «Monitoraggio  e  modalita'  di
rendicontazione delle attivita' svolte, in attuazione dell'art. 1 del
decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120 recante  "Disposizioni  per  il
contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione
civile"».