Art. 2
Trasferimento delle risorse
1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il
trasferimento delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali
mediante aperture di credito ai rispettivi funzionari delegati,
individuati e indicati dalle suddette amministrazioni centrali in
funzione della natura delle acquisizioni, e alle regioni e province
autonome sui relativi conti di tesoreria, con le seguenti modalita':
90% dell'importo assegnato, in via di anticipazione, alla
presentazione di un piano di impiego delle risorse complessivamente
attribuite, anche mediante ricorso all'integrazione di contratti ed
attivita' gia' in essere;
10% a saldo, alla presentazione della relazione finale di
completamento degli interventi e di realizzazione finanziaria degli
stessi.
2. Ai fini del trasferimento delle risorse, gli interventi sono
identificati dal Codice unico di progetto (CUP), ove previsto, ai
sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3. La rendicontazione e il monitoraggio delle attivita' svolte e la
rimodulazione dei Piani vengono effettuati secondo le modalita' di
cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep.
n. 2707 del 30 luglio 2024, recante «Monitoraggio e modalita' di
rendicontazione delle attivita' svolte, in attuazione dell'art. 1 del
decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120 recante "Disposizioni per il
contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione
civile"».