Art. 2
Soggetti attuatori e responsabilita' operative
1. I soggetti attuatori degli interventi approvati con la presente
ordinanza sono individuati in conformita' all'art. 20-bis del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, e successive modificazioni,
nonche' agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76,
e all'art. 2 del decreto-legge 2 aprile 2025, n. 65 e all'art.
20-novies del decreto-legge n. 61 del 2023, che disciplina
specificamente le modalita' di affidamento degli interventi di
ricostruzione pubblica ai soggetti attuatori.
2. Essi comprendono enti territoriali, organismi di diritto
pubblico, enti pubblici economici, societa' in controllo pubblico e
altri soggetti previsti dalla normativa nazionale ed europea. Tali
soggetti sono responsabili della corretta, tempestiva e trasparente
attuazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella presente ordinanza e nelle ordinanze commissariali n.
35/2024 e n. 37/2024.
3. Considerata l'urgenza e la necessita' di procedere
tempestivamente alla realizzazione degli interventi che afferiscono
alla pubblica e privata incolumita', i soggetti attuatori, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, si avvalgono del
quadro derogatorio:
a) di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 13/2023, per
tutti gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della
viabilita' delle infrastrutture stradali e ferroviarie;
b) di cui all'art. 3 delle ordinanze commissariali n. 8/2023, n.
12/2023 e n. 15/2023, per tutti gli interventi di difesa idraulica.
4. In relazione alle variazioni e alle rimodulazioni trasmesse dai
soggetti attuatori, la lunghezza complessiva della rete dei trasporti
da sottoporre a interventi di ripristino e' stata aggiornata a 163
chilometri, come riportato nell'allegato alla presente ordinanza.
5. I soggetti attuatori sono tenuti ad alimentare mensilmente la
piattaforma telematica ReGiS con i dati fisici, procedurali e
finanziari, garantendo la tracciabilita' e la trasparenza delle
attivita', secondo gli standard richiesti dalla normativa PNRR e
dalle direttive del Commissario straordinario, anche avvalendosi, ove
previsto, del supporto operativo di soggetti qualificati all'uopo
individuati.