Art. 2 
 
           Soggetti attuatori e responsabilita' operative 
 
  1. I soggetti attuatori degli interventi approvati con la  presente
ordinanza  sono  individuati  in  conformita'  all'art.  20-bis   del
decreto-legge 1° giugno 2023,  n.  61,  e  successive  modificazioni,
nonche' agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 11 giugno 2024, n.  76,
e all'art. 2 del decreto-legge  2  aprile  2025,  n.  65  e  all'art.
20-novies  del  decreto-legge  n.  61  del   2023,   che   disciplina
specificamente  le  modalita'  di  affidamento  degli  interventi  di
ricostruzione pubblica ai soggetti attuatori. 
  2.  Essi  comprendono  enti  territoriali,  organismi  di   diritto
pubblico, enti pubblici economici, societa' in controllo  pubblico  e
altri soggetti previsti dalla normativa nazionale  ed  europea.  Tali
soggetti sono responsabili della corretta, tempestiva  e  trasparente
attuazione  degli  interventi,  nel   rispetto   delle   disposizioni
contenute nella presente ordinanza e nelle ordinanze commissariali n.
35/2024 e n. 37/2024. 
  3.   Considerata   l'urgenza   e   la   necessita'   di   procedere
tempestivamente alla realizzazione degli interventi  che  afferiscono
alla pubblica  e  privata  incolumita',  i  soggetti  attuatori,  nel
rispetto dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  dei
vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario,  si  avvalgono  del
quadro derogatorio: 
    a) di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 13/2023, per
tutti gli  interventi  di  messa  in  sicurezza  e  ripristino  della
viabilita' delle infrastrutture stradali e ferroviarie; 
    b) di cui all'art. 3 delle ordinanze commissariali n. 8/2023,  n.
12/2023 e n. 15/2023, per tutti gli interventi di difesa idraulica. 
  4. In relazione alle variazioni e alle rimodulazioni trasmesse  dai
soggetti attuatori, la lunghezza complessiva della rete dei trasporti
da sottoporre a interventi di ripristino e' stata  aggiornata  a  163
chilometri, come riportato nell'allegato alla presente ordinanza. 
  5. I soggetti attuatori sono tenuti ad  alimentare  mensilmente  la
piattaforma  telematica  ReGiS  con  i  dati  fisici,  procedurali  e
finanziari, garantendo  la  tracciabilita'  e  la  trasparenza  delle
attivita', secondo gli standard  richiesti  dalla  normativa  PNRR  e
dalle direttive del Commissario straordinario, anche avvalendosi, ove
previsto, del supporto operativo  di  soggetti  qualificati  all'uopo
individuati.